Composizione negoziata: l’accesso alla procedura e il ruolo degli attori

Il D.Lgs. n. 83/2022 ha riscritto numerosi articoli del Codice della Crisi d’impresa inserendovi la disciplina della composizione negoziata, così regolando l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati (art. 14), lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori (art. 15), i requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti (art. 16), l’accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (art. 17).

    Indice

  1. I collegamenti della piattaforma nazionale
  2. Lo scambio di informazioni tra imprenditore e creditori
  3. I requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto e delle parti
  4. La procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi
  5. Gli adempimenti di fine incarico
  6. I diritti di segreteria

1. I collegamenti della piattaforma nazionale

L’articolo 14 dispone che la piattaforma nazionale per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata:

  • alla centrale dei rischi della Banca d’Italia,
  • alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL nonché dell’Agente della riscossione.

In tal modo l’esperto indipendente potrà accedere, previo consenso dell’imprenditore, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni. Spetterà ai titolari delle citate banche dati individuare le modalità di accesso da parte della piattaforma telematica nazionale. E’ altresì precisato che l’accesso alle banche dati non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento dei medesimi dati, restando ferme le responsabilità del gestore della piattaforma e dei titolari autonomi del trattamento.

2. Lo scambio di informazioni tra imprenditore e creditori

L’articolo 15 del Codice disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori. I creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali:

  • regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
  • codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto e delle parti

Nell’articolo 16 del Codice si disciplinano i requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto e delle parti. In dettaglio, l’esperto:

  • deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399 c.c. per i sindaci delle società;
  • non deve essere legato, neppure tramite i soggetti che con lui agiscono in associazione professionale, all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
  • deve operare in posizione di terzietà, in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente;
  • non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (artt. 103 e 200 c.p.p.).

Per quanto riguarda i doveri delle parti, l’articolo 15 del Codice prevede:

  • l’obbligo per tutti di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di collaborare lealmente con l’imprenditore e l’esperto rispettando la riservatezza. Un corollario del criterio di correttezza comporta per le parti l’obbligo di dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative in modo tempestivo e motivato;
  • l’obbligo per l’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori;
  • l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. A tutela del buon esito del tentativo di risanare l’impresa, la disposizione chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari eventualmente concessi all’imprenditore.

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4. La procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi

L’articolo 17 del Codice disciplina la procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto dell’istanza da inoltrare tramite la piattaforma telematica nazionale, secondo il modello delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, in modo da esporre tutte le informazioni utili per la designazione del professionista più idoneo. Più in dettaglio, l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  • un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;
  • l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;
  • il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1;
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

L’esperto non si sostituisce all’imprenditore bensì lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa. L’esperto nominato potrà, entro due giorni:

  • accettare l’incarico,
  • rifiutare l’incarico (l’esperto non può svolgere più di due incarichi contemporaneamente).

In ipotesi di accettazione, l’esperto:

  • dovrà convocare l’imprenditore al fine di valutare le ipotesi di risanamento,
  • se riterrà che sussistano ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata (previ incontri con l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate),
  • se invece la prognosi di risanamento è negativa, ne dà notizia all’imprenditore e alla Camera di commercio che dispone l’archiviazione della richiesta di composizione negoziata e l’imprenditore dovrà aspettare un anno prima di poter presentare una nuova istanza.

5. Gli adempimenti di fine incarico

Al termine dell’incarico, che si considera concluso quando, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale, l’esperto redige una relazione finale che è inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

6. I diritti di segreteria

Ai costi che gravano sulle Camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’art. 18 della l. n. 580/1993. Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto 10 marzo 2022 (Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa), ha statuito che il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è individuato in euro 252 per singola pratica.

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D.Lgs. 17.06.2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022

Avv. Biarella Laura

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