Composizione negoziata: misure protettive, gestione dell’impresa e trattative

Le misure protettive (artt. 18 e 19 Codice) limitano le possibilità di azione verso l’imprenditore a opera dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative (l’art. 23, correlativamente, disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura) o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, accompagnate da trattative nel corso delle quali l’imprenditore non è sospeso da determinati obblighi (art. 20) e l’azienda resta attiva (art. 21), ma alcuni atti sono soggetti all’autorizzazione del Tribunale (art. 22). Gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi, nel periodo del tentativo di composizione negoziale, conservano i loro effetti anche a conclusione delle trattative (art. 24).

     Indice

  1. Le misure protettive
  2. Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
  3. La durata delle misure
  4. La sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile
  5. La gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
  6. L’autorizzazione del Tribunale
  7. La definizione della procedura post trattative
  8. Gli atti posti in essere nel corso della composizione

1. Le misure protettive

Gli articoli 18 e 19 del Codice disciplinano le misure protettive che possono conseguire all’accesso dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Concernono misure che:

  • limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori,
  • precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

Al fine di poter garantire il buon esito delle trattative, l’art. 18 riconosce all’imprenditore la possibilità di richiedere, tramite l’istanza di nomina dell’esperto o in seguito, misure protettive. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e, da quel momento, i creditori non possono:

  • acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore,
  • iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio,

e neppure possono essere pronunciate le sentenze:

  • dichiarative di fallimento,
  • di accertamento dello stato di insolvenza.

2. Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

L’articolo 19 disciplina il procedimento giudiziario per l’attivazione delle misure protettive e cautelari prevedendo che, contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore debba ricorrere al tribunale del luogo ove ha sede l’impresa per chiedere la conferma o modifica di misure già in atto e, ove occorre, anche l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Anche per questa richiesta il legislatore individua gli atti che l’imprenditore deve depositare. Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. All’udienza il tribunale, in composizione monocratica, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili (tra i quali l’obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure richieste incidano su loro diritti); il tribunale provvede con ordinanza (reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.) con la quale stabilisce la durata, tra 30 a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti.

3. La durata delle misure

Su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, il tribunale può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative: la durata complessiva delle misure non può comunque superare i 240 giorni. Le misure possono anche essere revocate e la loro durata abbreviata.

4. La sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile

L’articolo 20 del Codice disciplina la sospensione dell’applicazione di una serie di obblighi che gravano sull’imprenditore. In particolare, l’imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative (o all’archiviazione dell’istanza) e fino al provvedimento con il quale il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure, non gli si applicano alcune disposizioni del codice civile relative al capitale dell’impresa e non si verifica, in particolare, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.


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5. La gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

L’articolo 21 del Codice attiene alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l’imprenditore, il quale conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria, e l’esperto che lo affianca. In particolare, per quanto riguarda la straordinaria amministrazione e l’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, la disposizione prevede che l’imprenditore debba informare preventivamente l’esperto. Se l’esperto ritiene che si tratta di atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto lo stesso, l’esperto ha 10 giorni per palesare il proprio dissenso nel registro delle imprese e segnalare il fatto al tribunale che potrà revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

6. L’autorizzazione del Tribunale

L’articolo 22 del Codice afferisce all’autorizzazione del tribunale a effettuare alcune operazioni e a rinegoziare i contratti. Su istanza dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

  • autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;
  • autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 6;
  • autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;
  • autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, II c., c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 c.c. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

7. La definizione della procedura post trattative

L’articolo 23 del Codice disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative. Se attraverso la composizione negoziata è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, l’approdo finale può assumere le forme di:

  • un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, c. 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, c. 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • una convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, c. 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore all’esito delle trattative potrà:

  • predisporre un piano di risanamento,
  • proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies),
  • accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva,
  • accedere alle procedure di insolvenza disciplinate dal Codice, dal d.lgs n. 270 del 1999 (sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), dal d.lgs. n. 347 del 2003 (sulla ristrutturazione aziendale delle grandi imprese in stato di insolvenza).

8. Gli atti posti in essere nel corso della composizione

L’articolo 24 del Codice disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi, nel periodo del tentativo di composizione negoziale, conservano i loro effetti anche a conclusione delle trattative. Ferma comunque la responsabilità dell’imprenditore per tutti gli atti compiuti, conservano i loro effetti gli atti autorizzati dal tribunale anche quando successivamente intervengono:

  • un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato,
  • un concordato preventivo omologato,
  • la liquidazione giudiziale,
  • la liquidazione coatta amministrativa,
  • l’amministrazione straordinaria,
  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Inoltre, non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti posti in essere dall’imprenditore quando coerenti:

  • con l’andamento e lo stato delle trattative,
  • con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Diversamente, sono assoggettabili a revocatoria gli atti per i quali l’esperto ha espresso il proprio formale dissenso (art. 21 del Codice). La disposizione, infine, mette al riparo l’imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste per i reati di:

  • bancarotta fraudolenta (art. 322, c. 3, del Codice),
  • bancarotta semplice (art. 323 del Codice).

Tali disposizioni non si applicano, infatti:

  • ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo all’ accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto,
  • ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale.

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D.Lgs. 17.06.2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022

Avv. Biarella Laura

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