Fatto
Il sig. PB decideva di acquistare un veicolo idoneo al traino di un caravan da utilizzare per le vacanze con la famiglia; recatosi presso la concessionaria ufficiale di un noto produttore automobilistico, veniva consigliato dal venditore all’acquisto di un modello dotato di una “massa frenata rimorchiabile” pari a 1.350 kg, come anche riportato nella brochure del costruttore.
Dopo l’acquisto e l’immatricolazione del mezzo visionato in concessionaria, il signor PB vi faceva installare un gancio traino e partiva per una vacanza con la famiglia, trainando un caravan con massa frenata inferiore a 1.350 kg.
Fermato per un controllo dalle Forze dell’Ordine, tuttavia, prendeva atto dell’avvenuto superamento della “massa massima a carico” (massa veicolo + massa trainata), pari a 3.030 kg, con conseguente responsabilità dovuta alla circolazione in violazione delle norme del Codice della Strada.
Solo in tale frangente il sig. PB realizzava come il peso effettivamente rimorchiabile fosse pari a 1.050 kg (differenza tra massa massima a carico: kg 3.030 e peso del veicolo acquistato a pieno carico: 1.980 kg), e non i 1.350 kg su cui aveva fatto sempre affidamento, dovendo così rinunciare alla vacanza programmata.
Poiché il dato relativo alla “massa massima a carico” non era mai stato presentato dal venditore, né indicato nella brochure informativa dal costruttore, il sig. PB li conveniva entrambi dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio per ottenerne la condanna – in solido – al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., oltre al rimborso del costo di installazione del gancio traino sull’autovettura e al risarcimento del danno per vacanza rovinata.
Con sentenza nr. 576/2019 il Giudice di Pace di Busto Arsizio condannava la venditrice e il costruttore del veicolo, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. PB della somma di € 2.500,00 a titolo di responsabilità precontrattuale.
Decisione
Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
Con la pronuncia in epigrafe il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha chiarito che l’omessa indicazione da parte del costruttore, all’interno della brochure informativa del veicolo, della “massa massima a carico”[1] costituisce una pratica commerciale scorretta, con conseguente violazione in capo al medesimo dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè del dovere informativo previsto dal D.M. 30.03.1994[2].
Secondo il Giudice del merito l’indicazione di tale parametro, pur non essendo obbligatoria, è assolutamente necessaria, risultando incompleta l’informativa fornita sui soli dati di massa (massa a pieno carico, massa rimorchiabile, tara del veicolo, ecc.); tali ultimi elementi infatti, presi singolarmente, non consentono all’acquirente di conoscere le effettive e reali caratteristiche del veicolo.
Nel caso di specie, l’omessa indicazione nella brochure della massa massima a carico ha ingenerato nell’attore la determinazione all’acquisto di un veicolo che non corrispondeva alle sue concrete esigenze, con conseguente responsabilità precontrattuale del costruttore.
Segnatamente, nella sentenza in epigrafe è stato precisato che le caratteristiche e capacità tecniche del veicolo devono essere fornite prima che venga effettuato l’ordine, in quanto determinanti per la scelta del veicolo; i dati essenziali, per contro, non possono emergere solo al momento della consegna della carta di circolazione, com’era accaduto nel caso di specie.
Dall’altro lato, il Giudice di prime cure ha ritenuto parimenti responsabile la concessionaria venditrice alla quale era stato espressamente richiesto un veicolo idoneo al traino di caravan; tale circostanza, provata in causa per testimoni, avrebbe dovuto indurre il rivenditore a fornire i dati tecnici completi, inclusi quelli non presenti nel materiale informativo.
Ne discende quindi che entrambe le omissioni – l’una relativa al contenuto del materiale informativo e l’altra legata alla condotta negligente della venditrice – sono fonti di responsabilità precontrattuale.
Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che anche in presenza di contratto valido la mancata indicazione di “informazioni dovute” integra una responsabilità di tipo precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.[3]
Si segnala tuttavia, quanto alla qualificazione della responsabilità in capo al costruttore e al rivenditore di autoveicoli, un orientamento giurisprudenziale per cui non sarebbe configurabile una responsabilità di tipo precontrattuale, bensì un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. per la vendita di “aliud pro alio”.
Vi è infatti “aliud pro alio” “quando il bene consegnato presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto” (cfr. Cass. n. 2313/2016).
In un caso del tutto analogo a quello deciso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, giurisprudenza e dottrina hanno infatti ritenuto configurabile l’assenza di qualità essenziale (“la vendita di autocarro, da adibire a trasporto merci, avente una tara inferiore a quella risultante dalla carta di circolazione, rappresenterebbe un’ipotesi di vizio redibitorio o, in alternativa, di mancanza di qualità, essenziale o promessa”, e ancora, sempre nel senso della mancanza di qualità promesse “la vendita di un autocarro di portata massima dichiarata diversa rispetto a quella effettiva di gran lunga inferiore” cfr. in tal senso Corte d’Appello di Cagliari, sent. 29 maggio 1990, in Riv. Giur. sarda, 1991, p. 315, con nota di A. Luminoso, In tema di vendita di autocarro avente caratteristiche difformi da quelle indicate nella carta di circolazione, nonché nello stesso senso Cass. n. 1280/1966 e Cass. n. 2370/1978).
Quantum del danno
Relativamente al quantum, il danno liquidato equitativamente dal Giudice di Pace in € 2.500,00 poteva essere più rigorosamente liquidato – a nostro avviso – come statuito da Cassazione n. 19024/2015, utilizzando come parametro il “minor vantaggio” patito dal consumatore per aver acquistato un veicolo con capacità trainante inferiore rispetto a quella prospettata in sede di vendita (“se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto, il risarcimento del danno deve essere commisurato al “minor vantaggio”, ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”, cfr. Cass. n. 19024/2005).
Il minor vantaggio poteva quindi essere parametrato dal Giudice in base alla minore capacità trainante del veicolo (rispetto a quella per cui è stato acquistato), che nel caso in esame era pari a 300 kg ed è desumibile dalla seguente proporzione matematica:
(prezzo corrisposto) : (peso trainabile promesso) = X : (peso trainabile effettivo)
La decisione in esame, infine, non ha ritenuto di accogliere le altre domande formulate dall’attore di rimborso del costo di installazione del gancio traino sull’autovettura e di risarcimento del danno per vacanza rovinata.
Quanto alla prima domanda, il Giudice ha ritenuto che l’autovettura – seppure con minor capacità e portata – fosse comunque in grado di trainare rimorchi.
Per la richiesta di danno da vacanza rovinata – patito dal consumatore per aver dovuto sospendere la vacanza programmata in famiglia dopo aver scoperto il vizio occulto della propria vettura – il Giudice di Pace ha ritenuto il danno non provato nonostante fosse stata fornita prova testimoniale dell’accaduto.
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[1] Consistente nella somma della massa del veicolo a pieno carico e del rimorchio.
[2] Il D.M. 30.03.1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/21 del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M1, prevede, all’allegato I, punto 4.3.1.2, che: “La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa è quella dichiarata dal costruttore”.
[3] “Secondo l’opinione prevalente, il contraente che ometta di fornire alla controparte le informazioni dovute viola una regola di correttezza ed è responsabile ai sensi dell’art. 1337 c.c. per i danni cagionati, ferma la validità del contratto concluso”, cfr. Mariacarla Carcano, Sulla violazione della regola della buona fede in senso oggettivo, 11.6.2015, tratto da www.altalex.com; nonché, cfr. Cass. SS.UU. n. 26724 e n. 26725).
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