Computo del termine d’impugnazione, interviene l’Adunanza Plenaria

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Adunanza plenaria: il computo del termine lungo di impugnazione che abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale

Ove il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli artt. 155, II c., c.p.c. e 2963, IV comma, c.c., va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742/1969, come ribadito dall’art. 54, c. II, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, I c., c.p.c. Lo ha affermato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 3 settembre 2022, n. 11.

     Indice

  1. La questione emersa in seno alla Sezione remittente
  2. L’orientamento della Sezione
  3. Il quesito formulato
  4. Il principio di diritto

1. La questione emersa in seno alla Sezione remittente

La Sezione remittente si è interrogata se, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, che ha ridotto la sospensione feriale al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di Cassazione in passato ed ancora seguito, secondo cui il termine va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale e poi sommando ad esso, alla fine (in questo caso, dei sei mesi), ulteriori 31 giorni, o se debba orientarsi per il diverso criterio che la Corte di Cassazione e l’Adunanza Plenaria seguono laddove il termine lungo di impugnazione cominci a decorrere (non prima ma) durante il periodo feriale, per cui si “salta” (del tutto) nel computo il periodo feriale. Nel caso di specie, ha osservato la Sezione remittente, seguendo il primo criterio il termine lungo di impugnazione sarebbe scaduto il 2 marzo 2022 e sarebbe stato rispettato; mentre, seguendo l’altro criterio, e facendo applicazione delle regole di cui all’art. 2963, c. IV eV, c.c., il termine sarebbe scaduto il 28 febbraio 2022 e non sarebbe stato rispettato.

2. L’orientamento della Sezione

Nel prospettare la questione, con le due alternative suindicate, la Sezione remittente propendeva per la seconda, sul presupposto che la stessa eviterebbe talune incongruenze e disparità di trattamento, derivanti dal fatto per cui, continuando a seguire invece il primo criterio, un termine che comincia a decorrere il 30 luglio 2021 scadrebbe il 2 marzo 2022, mentre un termine che comincia a decorrere dopo, tra il 1° e il 31 agosto, finirebbe invece per scadere prima, il 28 febbraio 2022.


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3. Il quesito formulato

Come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest’ultimo è iniziato a decorrere, e in particolare se sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato “ex nominatione dierum” e il periodo feriale computato “ex numeratione dierum”), o se debba seguirsi il diverso criterio, adottato dalla Corte di cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel “saltare” il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio “ex nominatione dierum” senza commistione con il criterio “ex numeratione dierum”.

4. Il principio di diritto

Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.

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Avv. Biarella Laura

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