Il requisito reddituale rappresenta una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza poiché funzionale non solamente a evitare che l’ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti nell’ambito della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, bensì pure per garantire che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale tramite la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. V-bis, nella sentenza del 5 settembre 2023, n. 14163.
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Indice
1. Richiesta di cittadinanza
Una donna si è rivolta al Tar esponendo di essere residente in Italia da più di 10 anni, di essere stata sin dall’inizio a carico del marito, con cui ha formato una famiglia composta da 5 figli, di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana. La stessa ha impugna il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la predetta domanda per carenza dei requisiti reddituali in un triennio. Tuttavia, il TAR, nel respingere il ricorso, fornisce alcune importanti precisazioni in ordine al requisito reddituale.
2. Requisito reddituale
La valutazione del requisito reddituale, secondo il collegio amministrativo, deve essere effettuata tenendo conto sia del periodo già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione dell’istanza, sia di quello successivo, poiché lo straniero deve dimostrare di possedere con una determinata stabilità e continuità nel tempo il requisito in questione, che deve essere mantenuto fino al momento del giuramento. Lo stesso TAR per il Lazio ha chiarito che in una prospettiva funzionale il requisito reddituale risulta indefettibile in considerazione del complesso intreccio di diritti e doveri pubblici che contraddistinguono lo status della cittadinanza.
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3. Diritti e doveri
Conseguendo la naturalizzazione, lo straniero ottiene tutta un’ulteriore serie di diritti (i cd. diritti politici), assumendosi al contempo i correlativi doveri (pubblici) che ne costituiscono la contropartita. Questi ultimi, infatti, gravano solamente in capo al cittadino e sono costituiti, in tempo di guerra, dal “sacro dovere di difendere la Patria” solennemente sancito, a carico del solo cittadino, dall’art. 52 Cost. come pure, in tempo di pace, dal dovere di contribuire al progresso sociale ed economico del Paese.
4. Principio di attualizzazione del reddito
Inoltre, è stato precisato che il principio di attualizzazione del reddito, il quale consente all’istante di far valere eventuali miglioramenti della propria posizione economica, non può essere inteso nel senso di ammettere che i requisiti previsti per l’ottenimento della cittadinanza vengano a essere maturati durante il procedimento, in deroga ai principi generali che improntano i procedimenti a istanza di parte, secondo cui i requisiti debbano essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda, oltre che mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell’autorità procedente.
5. Limite temporale
Infine, il collegio ha precisato che per la richiesta di cittadinanza per concessione non sussiste alcun limite temporale, il quale impedisca l’adozione di un provvedimento negativo. L’omesso rispetto del termine per la conclusione del procedimento legittima solamente il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in modo espresso sull’istanza.
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