Ai sensi dell’anzidetto art. 6 (“Procedura di accesso agli incentivi”):
co 1“Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico”;
co 4: le pubbliche amministrazioni (in alternativa alla modalità di accesso diretto) “[…] possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: […] c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori […]. Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. […]”;
co 5: “Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile: […] b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento previsto: i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto; ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto”.
“L’adozione di atti infraprocedimentali (quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva” (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2184);
Il principio per il quale solo l’“adozione del provvedimento definitivo” comporta il soddisfacimento dell’interesse al conseguimento di una riposta esplicita è valevole anche per l’atto con cui l’amministrazione procedente ritiene di dar corso a incombenti istruttori (cfr. in linea generale gli artt. 2, co. 7, e 6, co. 1, lett. b, l. n. 241/90), il cui effetto consiste unicamente nella sospensione (ove normativamente prevista) del termine di conclusione del procedimento.
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