Concessioni balneari: valgono le norme UE

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Le concessioni di occupazione delle spiagge non possono essere rinnovate in modo automatico ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente, pertanto, i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto UE, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse (Sentenza CGUE nella causa C-348/22.)
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Indice

1. La normativa sulle concessioni balneari


Secondo il diritto UE, per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare un iter di selezione tra i candidati potenziali se il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione:

  • è rilasciata per una durata limitata adeguata;
  • non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento giuridico italiano, tuttavia una legge del 2018 ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033, al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento delle attività essenziali per la riforma delle concessioni.


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2. Il caso di Ginosa


In linea con detta legge, il Comune di Ginosa aveva prorogato, con delibera del dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l’AGCM aveva notificato a detto comune un parere motivato:

  • ricordandogli l’obbligo di una previa procedura a evidenza pubblica;
  • rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate.

Il Comune non si era adeguato al parere, pertanto l’AGCM ha adito il TAR Puglia per l’annullamento della delibera del Comune di Ginosa. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, il TAR Puglia:

  • ha dubitato del carattere self-executing della direttiva e dell’effetto di esclusione delle norme nazionali difformi;
  • ha dissentito dall’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione, deducendo che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità e non già a maggioranza dei voti del Consiglio.
  • ha sottoposto alla CGUE varie questioni pregiudiziali dirette a verificare l’ambito di applicazione, la validità, la natura e gli effetti dell’applicazione della direttiva.

3. La sentenza della CGUE


Tramite la sentenza del 20 aprile, la Corte UE è emerso:

  • che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro;
  • che il diritto UE non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati;
  • che dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall’altro, la direttiva ha l’obiettivo di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato;
  • che l’obbligo, per gli Stati UE, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

Volume consigliato

Il volume si focalizza anche sulla riforma “parziale” operata con la Legge di Bilancio 2019 e le conseguenti sentenze del Consiglio di Stato (9 novembre 2021, nn. 17 e 18) sul tema delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime.

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Concessioni demaniali marittime

L’intento di questa pubblicazione è quello di delineare, brevemente ed efficacemente, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni pubbliche (in generale) e marittime (in particolare): l’intervento della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE sui meccanismi selettivi di affidamento per le attività limitate dalla scarsità di risorse naturali, la loro applicazione al settore delle concessioni demaniali marittime e la conseguente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; nonché alcuni profili comparatistici sul regime demaniale marittimo disciplinato in altri ordinamenti europei. Il volume si focalizza poi sulla riforma “parziale” operata con la Legge di Bilancio 2019 e le conseguenti sentenze del Consiglio di Stato (9 novembre 2021, nn. 17 e 18) sul tema delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime. L’ultima parte contiene un’utile Appendice normativa. Nella sezione online saranno disponibili i futuri aggiornamenti normativi. Stefano Bertuzzi Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici. Gianluca Cottarelli Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA. Céline Cusumano Avvocato, specializzato in professioni legali, Dottore di Ricerca in diritto comparato.

Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Céline Cusumano | Maggioli Editore 2022

Avv. Biarella Laura

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