La Corte di giustizia europea che avrebbe dovuto pronunciarsi il 3 dicembre 2015 sulla congruità della proroga al 2020 delle concessioni demaniali turistico ricreative, si è infatti aggiornata lasciando in uno stato di febbrile preoccupazione e incertezza un intero comparto.
Nello stesso tempo continuano le prese di posizioni giuridiche e politiche, tese a stoppare le temute conseguenze della prossima sentenza e a scongiurare l’applicazione della direttiva Bolkestein.
Tra queste l’interrogazione del parlamentare europeo Mara Bazzotto secondo la quale, in conseguenza ed a seguito della sentenza 328/2015 del Tar Toscana, gli operatori balneari della Toscana sarebbero titolari di un bene e non di un servizio e quindi la disciplina delle concessioni sarebbe sottratta alla Direttiva Bolkestein.
Secondo questa lettura il concessionario sarebbe titolare di un diritto superficiario con oggetto i beni impiantati dal medesimo concessionario sulla zona demaniale, la concessione di bene demaniale si qualificherebbe inoltre come una concessione di beni e non di servizi, restando sottratta quindi alla direttiva servizi.
La lettura sposata dagli estensori dell’emendamento vedeva nella sentenza del tribunale regionale toscano l’attribuzione di un diritto reale di proprietà sulle opere edificate dagli operatori balneari, comportando l’incostituzionalità dell’articolo 49 del Codice della navigazione italiano che afferma che, una volta giunta a scadenza la concessione per opere non amovibili costruite in zona demaniale, queste debbano essere acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso.
Tale sentenza, si richiama alla Decisione del Consiglio di Stato n. 626/2013 che ha definito norma di portata eccezionale l’art. 49 Codice della Navigazione evidenziando come “ il principio dell’accessione gratuita dovrebbe ritenersi disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento all’effettiva cessazione del rapporto concessorio”. In presenza di rinnovi del titolo concessorio o proroghe operate ex lege prima della data di scadenza dell’atto di concessione l’applicazione dell’art.49 Codice della navigazione non sarebbe quindi possibile, potendosi verificare l’ipotesi di accessione solo all’effettivo spirare del rapporto concessorio.
Tuttavia la Decisione del Consiglio di Stato prima e quella successiva del Tar Toscana, se è vero che operano una diversa e più restrittiva lettura dell’art. 49 Codice della Navigazione, negando una giurisprudenza estensiva che ne voleva l’applicazione anche in sede di rinnovo della concessione( Cassazione civile,sezione III, 24 Marzo 2004, n. 5842) non affermano tuttavia un diritto superficiario illimitato e senza soluzione di continuità nel tempo.
Ai rilievi formulati dagli estensori dell’interrogazione, la Commissione ha in ogni caso replicato, nella risposta all’interrogazione sollevata, argomentando che la sentenza del tribunale amministrativo toscano non riguarda l’applicazione della normativa europea e tantomeno l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. La sentenza, secondo la ricostruzione operata dalla Commissione avrebbe di contro come proprio oggetto solo un’interpretazione della normativa nazionale incapace pertanto di avere riflessi suscettibili di comportare comportamenti difformi dalle normative europee.
Recentissima poi, sempre sullo stesso tema, la risposta all’interrogazione del parlamentare europeo Corrao. La parlamentare europea aveva chiesto sostanzialmente perchè, pur valendo per tutti gli stati comunitari la direttiva Bolkestein, fosse stato consentito alle normative nazionali sul demanio marittimo spagnole e portoghesi di prorogare le concessioni rispettivamente per 30 e 75 anni. Esprimendosi sull’interrogazione proposta, secondo la Commissione, spetta agli Stati membri stabilire la durata delle concessioni demaniali in accordo alla Direttiva servizi. Le concessioni infatti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, e al considerando 62 della direttiva citata, devono: “… essere rilasciate per una durata limitata e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico. L’adeguatezza della durata deve essere valutata caso per caso dallo Stato membro, tenendo conto dei diversi elementi in causa – ad esempio, gli investimenti effettuati, i tempi per il rientro, gli eventuali obblighi di servizio pubblico da espletare, ecc.”
La Commissione informa quindi laconicamente e non entrando ulteriormente nel merito dell’argomento, che tutti gli Stati membri UE hanno recepito l’articolo 12, paragrafo 3, della Direttiva servizi.
Come si nota dalle recenti risposte alle due interrogazioni formulate, gli assunti della Commissione appaiono elusivi del nodo della eventuale proroga al 2020 delle concessioni demaniali marittime, rimandando di fatto alla prossima decisione della Corte di giustizia.
Numerose anche le prese di posizione della politica, tese a scongiurare un prossimo quadro di incertezza che, specie in un periodo di crisi, metterebbe a rischio centinaia di piccole e medie aziende del settore e un numero considerevole di posti di lavoro.
Tra queste la recente mozione del Consiglio regionale Toscano che ha chiesto una moratoria di almeno 30 anni per il riordino del demanio marittimo, garantendo un periodo transitorio agli attuali concessionari. Le istituzioni centrali dello Stato paiono invece attendere l’esito della discussione che avrà luogo in Corte di giustizia per poi procedere ad un nuovo esame complessivo della materia.
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