Concessioni balneari marittime: giurisprudenza UE e nazionale

 Il tema delle  concessioni balneari marittime è alquanto dibattuto in questo momento storico essendo intercorse  due sentenze dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la n 17 e la n 18 che sembrerebbero aver fatto il punto della  situazione  sulla proroga delle medesime.
 Va precisato che lo stato italiano adotta  il regime della prorogatio  automatica dei regimi delle  concessioni per  tutelare gli investimenti degli imprenditori. In questa prospettiva il legislatore  si preoccupa infatti di far fruttare gli investimenti dei concessionari prolungando in via automatica il regime concessorio e al di fuori di qualsiasi procedura d’evidenza pubblica[1] Il difficile coordinamento tra la legislazione  nazionale e quella euro unitaria  ha portato varie  soluzioni ermeneutiche  nei plessi giurisprudenziali  nazionali e della Corte di Giustizia.

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 Va precisato che lo stato italiano adotta  il regime della prorogatio  automatica dei regimi delle  concessioni per  tutelare gli investimenti degli imprenditori. In questa prospettiva il legislatore  si preoccupa infatti di far fruttare gli investimenti dei concessionari prolungando in via automatica il regime concessorio e al di fuori di qualsiasi procedura d’evidenza pubblica[1] Il difficile coordinamento tra la legislazione  nazionale e quella euro unitaria  ha portato varie  soluzioni ermeneutiche  nei plessi giurisprudenziali  nazionali e della Corte di Giustizia.

Per approfondire suggeriamo il volume: Concessioni demaniali marittime

Indice

1. Storia delle  concessioni balneari  e normativa


Appare opportuno tracciare una storia delle concessioni balneari marittime per comprender  l’evoluzione che  nel corso del tempo esse hanno avuto nella formazione nazionale  ed eurounitaria  e nella   giurisprudenza amministrativa  e della Corte di Giustizia formatesi sul punto. Il Codice della navigazione del 1942 prevedeva (all’art. 37) che, nel caso di più domande di concessione relative allo stesso bene demaniale, l’amministrazione dovesse preferire quella che offriva le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene e proponesse di avvalersene per un uso che rispondeva a un più rilevante interesse pubblico. L’art. 18 del regolamento di attuazione del 1952 disponeva, poi, un obbligo di pubblicazione all’albo comunale delle domande di assegnazione, riconoscendo la possibilità a chiunque fosse interessato di presentare osservazioni, opposizioni, reclami o domande concorrenti. Con una modifica del 1993, precisamente la legge 494,  si prevedeva il diritto d’insistenza a favore dei soggetti già titolari di concessioni rispetto ai nuovi pretendenti.
Per quanto concerne l’aspetto della durata delle concessioni, la normativa nazionale stabiliva il rinnovo automatico delle stesse, di sei anni in sei anni, fatta salva l’ipotesi dell’eventuale insorgenza di situazioni che ne giustificassero la revoca per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.[2] Il sistema ha cominciato  a vacillare   dapprima con la sentenza 168 del Consiglio di Stato  e, successivamente con la direttiva Bolkestein (così denominata dal nome del promo motore Frienz Bolkstein) . S’è infatti affermato, sul presupposto che le concessioni costituiscono fonti  di guadagno per i soggetti titolari operanti  nel mercato , che debba  ad esse applicarsi  il regime concorrenziale dell’ evidenza pubblica.
Si sosteneva, infatti, che soltanto con le procedure pubbliche concorrenziali si sarebbero rispettati i principi di libertà di stabilimento, di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dal Trattato dell’Unione europea[3]. Nello specifico, la Direttiva Bolkestein ­- nel superare la tradizionale distinzione tra autorizzazioni e concessioni – introduce la nozione generale di “regime di autorizzazione”, inteso quale “qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi all’amministrazione allo scopo di ottenere una decisione formale relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio” (art. 4, n. 6).[4]L’art 39 precisa che il “regime  d’autorizzazione” comprende “ il rilascio di autorizzazioni, concessioni , licenze, approvazioni”. L’intendimento del legislatore europeo è pertanto   evitare che  con classificazioni operate da legislatore nazionale si  commettano violazioni della  normativa europea.
Lo Stato italiano  più volte ha proceduto  a una proroga  delle concessioni in scadenza scadenza (art. 1 c. 18 del D.L. 194/2009, convertito con modificazioni in L. 25/2010, e art. 24 c. 3-septies del D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016) in apparente violazione dell’ art.12 della citata direttiva servizi, ed al fine di evitare le conseguenze connesse all’apertura di procedure di infrazione aveva preannunciato contemporaneamente a tali disposizioni la revisione ed il riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea. Da ultimo  l’art 1 commi 682 e683 della legge 145/2018 ha esteso la proroga al prossimo 2033. E’ poi intervenuto il  dl34/2020  che in’ un’ ottica di moratoria  emergenziale all’ art 182 comma 2 statuisce che “è fatto divieto alle amministrazioni competenti di poter avviare o proseguire i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili di cui all’art. 49 del Codice della navigazione, al fine del rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione”.

2. Orientamento giurisprudenziale Tar  Puglia Lecce 2020 e2021 su proroga


 Con un orientamento espresso dalle  pronunce  del Tar Puglia  Lecce 1320 / e1321 seguite da altra giurisprudenza  anch’ essa recente[5], confutando l’orientamento prevalente, è stata ribadita la necessità d’adeguarsi  alla normativa nazionale sebbene  in contrasto con  quella dell’ Ue.
 In particolare  i giudici hanno affermato che va affidata la concessione marittima  al di fuori dell’ obbligo  d’evidenza pubblica in ossequio dall’art. 1, comma 682, della Legge di bilancio 2019, al fine di evitare ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del Comune di riferimento. E’ stata  ritenuta legittima la proroga  del regime concessorio al 2033 sebbene in contrasto con la direttiva Bolkestein. La direttiva Bolkestein  non sarebbe, secondo i giudici  pugliesi self executing alla stregua dello stesso art 12” che prevede margini di discrezionalità dello stato attuatore di per sé incompatibili con l’auto-esecutività, alla stregua della stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia”  la direttiva   servizi  non sarebbe applicabile  non essendo state  compiute  tutte le  previsioni di dettaglio e le disposizioni attuative da parte  dello Stato[6].Il Tar pugliese opina che la normativa italiana in materia di riordino delle concessioni demaniali marittime, anche a margine della legge di attuazione della direttiva 2006/123/CE, non è mai intervenuta ad applicare i principi della direttiva Bolkestein[7].   “Cosi’  ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc”.[8]
Si può sostenere – paradossalmente – “che la Pubblica amministrazione, procedendo all’evidenza pubblica per conformarsi agli obblighi comunitari, di fatto disapplichi la normativa nazionale e dunque eserciti – seguendo il ragionamento del Collegio –  un potere di cui la medesima non è provvista, con l’ulteriore conseguenza di generare un vulnus, data l’assenza di specifici criteri-guida da prevedere su base legislativa della procedura competitiva. Allo stesso modo, una disapplicazione della legge interna da parte del giudice risulterebbe legittima ma inutiler, in quanto allo stato dei fatti non esiste alcuna norma alternativa compatibile al diritto comunitario ed infatti, il T.A.R. Lecce non procede alla disapplicazione della norma interna, ancorché dallo stesso considerata contrastante con i diritto dell’UE”[9]. Anche una certa posizione  dottrinale esprime posizione contraria rispetto  all’ applicabilità nel caso  di specie  della  direttiva Bolkestein mentre  la giurisprudenza prevalente ragiona di contrario avviso.[10]

3. Decreto di rimessione alla  Plenaria


Con  decreto 160 del 24 Maggio 2021il presidente del Consiglio di Stato, tenuto conto degli orientamenti contrastanti emersi in materia  di proroga delle concessioni balneari marittime  disposta dall’art. 1 commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018),deferiva  all’ Adunanza Plenaria le  seguenti questioni: “1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-executing, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva; 2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio; 3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.


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4. Decisioni  della Plenaria 17/18/2021


L’adunanza Plenaria  con le pronunce  17 e18/2021  s’è pronunziata  a componimento della  controversa  questione prospettata  nel decreto di rimessione . I giudici  del Consiglio Stato  hanno affermato  che ”la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) contrasta con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Per l’effetto, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. In primo luogo s’afferma che non è in questione la  natura self executing della direttiva Bolkenstein ritenendola integrata dalla  sentenza Promoimpresa del 2016. In secondo luogo, la prospettata distinzione, nell’ambito delle norme U.E. direttamente applicabili, fra i regolamenti, da un lato, e le direttive self-executing, dall’altro – al fine di ritenere solo le prime e non le seconde in grado di produrre l’obbligo di non applicazione in capo alla P.A. – si tradurrebbe nel parziale disconoscimento del c.d. effetto utile delle stesse direttive autoesecutive e nella artificiosa creazione di un’inedita categoria di norme U.E. direttamente applicabili (nei rapporti verticali) solo da parte del giudice e non della P.A. Infine, la tesi della non disapplicabilità da parte della P.A. della legge in contrasto con una direttiva self-executing cade in una contraddizione logica, che finisce per sterilizzarne ogni utilità pratica. Basti pensare che, anche ad ammettere che la legge in contrasto con la direttiva self-executing non sia disapplicabile dalla P.A. ma solo dal giudice, rimarrebbe fermo che l’atto amministrativo emanato in base ad una legge poi riconosciuta anticomunitaria in sede giurisdizionale sarebbe comunque illegittimo e, come tale andrebbe annullato. Ne consegue allora che la legge nazionale in contrasto con una norma europea dotata di efficacia diretta, ancorché contenuta in una direttiva self-executing, non può essere applicata né dal giudice né dalla pubblica amministrazione, senza che sia all’uopo necessario una questione di legittimità costituzionale[11]. Secondo i giudici amministrativi “Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.”.

5. Considerazioni critiche alla soluzione dell’Adunanza Plenaria 2021 


La soluzione adottata dalle Plenarie 17/18/2021  seppur ben argomentata  non risulta  a nostro avviso  condivisibile   e va stigmatizzata  per una serie di motivi.  Anche noi riteniamo ,come  l’orientamento espresso  dalla giurisprudenza  minoritaria,  che non sarebbe  la direttiva Bolkestein  dotata  di efficacia diretta  e che non sarebbero intercorse nello Stato le misure pratiche per  l’applicazione  dell’ evidenza pubblica.  In secondo luogo il giudice si sarebbe arbitrariamente ingiustificatamente sostituito al legislatore  stabilendo un termine , quello  del 2023 che non ci pare  congruo.  Non si sarebbe tenuto conto del fatto che lo Stato  nel disporre la proroga intende tutelare gli interessi dei concessionari che hanno compiuto  notevoli  investimenti  basandosi sul legittimo affidamento delle  concessioni fino a un determinato termine  e l’indennizzo previsto  sarebbe  del tutto insufficiente a ristorarli della perdita della concessione. Con un’ermeneutica dottrinale  da noi perfettamente  condivisibile  s’afferma che “ le sentenze incorrono anche in una contraddizione che non pare superabile: se il primato del diritto UE e la pretesa valenza autoapplicativa della Direttiva 123/2006 ostano all’applicazione delle leggi nazionali di proroga e gli atti amministrativi che le richiamano devono per l’effetto davvero essere considerati tamquam non essent, le sentenze che ne affermano comunque l’efficacia fino al 31 dicembre 2023 finiscono, in sostanza, esse stesse per disporre, in via giurisdizionale, la medesima proroga generalizzata e indiscriminata delle vigenti concessioni che hanno ritenuto incompatibile con il diritto UE. E, dunque, proprio in forza del ragionamento svolto dovrebbero esser disapplicate da altri giudici[12]. Si ritiene poi che la soluzione adottata dalla Plenaria  darebbe luogo a un notevole contenzioso intentato  dai concessionari non prorogati ,attraverso le associazioni  di categoria, innanzi alla Corte Costituzionale e alla  Corte  di Giustizia creando non poche difficoltà essendo chiamate  in giudizio  le amministrazioni concedenti e lo  Stato.   Non mancheranno  poi    azioni dei sub concessionari nei confronti di  coloro i quali hanno disposto il trasferimento , con eccezioni di legittimità costituzionale e euro unitaria. Come una parte della  dottrina[13] che mostriamo di condividere ha sostenuto si   prospetterebbe anche la possibilità di azioni penali.
E’ necessario , pertanto. un nuovo intervento del legislatore  che tenga conto non solo  del  valore eurounitario della  concorrenza  nell’ assegnazione delle concessioni balneari attraverso l’evidenza  pubblica  ma che consideri anche l’affidamento  che la normativa  del 2018  e poi, quella emergenziale  del 2020,  aveva ingenerato  nei concessionari  che  hanno medio tempore  compiuto notevoli investimenti   e che vanno pertanto ristorati non   con un semplice indennizzo  per evitare  futuri  contenziosi  che potrebbero derivarne contemperando  le due esigenze.
Si da atto . come era prevedibile, che  è stata  presentata una nuova rimessione alla Corte di Giustizia  della questione in oggetto. In particolare l’ordinanza di rimessione  del Tribunale di Lecce  est. Pasca del 12/05/2022[14]  ha  chiesto ai giudici comunitari  di valutare” 1) Se la direttiva 2006/123 risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto – trattandosi di direttiva di armonizzazione – adottata solo a maggioranza invece che all’unanimità, in violazione dell’art 115 T.F.U.E. 2) Se la direttiva 2006/123 c.d. Bolkestein presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile; “3) qualora ritenuta la direttiva 2006/123 non self-executing, se risulti compatibile con i principi di certezza del diritto l’effetto di mera esclusione o di disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell’ipotesi in cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all’interpretazione conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previste dall’ordinamento unionale per l’inadempimento dello stato nazionale rispetto agli obblighi derivanti dalla adesione al trattato (art. 49), ovvero derivanti dalla mancata attuazione della direttiva (procedura di infrazione); 4) Se l’efficacia diretta dell’art. 12, paragrafi 1,2,3 della Direttiva 2006/123 equivalga al riconoscimento della natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva medesima ovvero se, nell’ambito di una direttiva di armonizzazione quale quella in esame (“si deve ritenere che gli artt. da 9 a 13 della direttiva provvedano ad una armonizzazione esaustiva …” ex sentenza c.d. Promoimpresa), debba intendersi come prescrizione per lo stato nazionale di adottare misure di armonizzazione non generiche, ma vincolate nel loro contenuto; 5) Se la qualificazione di una direttiva come auto-esecutiva o meno e, nel primo caso, la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale (al quale sono all’uopo attribuiti specifici strumenti di supporto interpretativo quali il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero al giudizio di legittimità costituzionale) ovvero anche del singolo funzionario o dirigente di un comune; 6) qualora invece ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, premesso che l’art. 49 TFUE risulta ostativo alla proroga automatica delle concessioni-autorizzazioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo solo “nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”, se la sussistenza di tale requisito costituisca o meno un presupposto necessario anche con riferimento all’applicazione dell’art. 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein; 7) Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell’interesse transfrontaliero certo riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale; 8) Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 TFUE una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all’intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale; 9) qualora in astratto ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing. Qualora  la  Corte desse  risposi sta positiva ai seguenti quesiti  dovrebbe ritenersi legittima  la proroga  al 2033  delle  concessioni balneari con tutte le problematiche  evidenziate . S’attendeva   , in merito, la  decisione  dei giudici comunitari. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 20 aprile 2023 resa nella causa C-348/22 si è espressa in merito alla compatibilità con l’ordinamento euro-unitario della disciplina nazionale italiana che proroga automaticamente le concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre del 2033, affermandone la contrarietà con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 20 aprile 2023 resa nella causa C-348/22 si è espressa in merito alla compatibilità con l’ordinamento euro-unitario della disciplina nazionale italiana che proroga automaticamente le concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre del 2033,allineandosi alla  precedente sentenza Promoimpresa  affermandone la contrarietà con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ha  ritenuto che il regime delle proroghe fissato dal legislatore  nazionale  sia in contrasto col diritto comunitario  , in particolare con la direttiva Bolkestein. La vicenda traeva origine da un contenzioso davanti al TAR Puglia che vede contrapposta l’AGCM al Comune di Ginosa. In particolare, l’AGCM ha impugnato davanti al TAR Puglia la delibera del Comune di Ginosa che disponeva il rinnovo automatico delle concessioni balneari in essere ai sensi dei commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018 e dell’art. 82 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni con Legge n. 77/2020). Il TAR Puglia ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia, tra le altre cose, di chiarire se la Direttiva è self-executing e se determina la necessità di disapplicazione delle norme nazionali difformi.   In particolare, secondo la Corte di Giustizia ha effetto diretto negli ordinamenti nazionali la previsione della Direttiva (art. 12, paragrafo 2) che dispone che una concessione di occupazione del demanio marittimo sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo; disposizione, questa, che pertanto “[…] vieta agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni”. Pertanto, sussiste per gli Stati membri, da lato l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati interessati a conseguire la concessione demaniale marittima e, dall’altro lato, il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni in essere. La pronuncia riaccende  il dibattito sulle proroghe delle  concessioni balneari  che sembrava sopito  e afferma,  chiaramente, che  è necessaria  la gara per l’attribuzione delle  medesime  in linea  con i principi del diritto comunitario . S’attende  un nuovo  intervento del legislatore nazionale  e di quello comunitario che precisino  la portata   e i termini della questione che, come anticipato , riveste  peculiare importanza  stante da una parte la mole degli investimenti compiuti  dagli attuali concessionari in vista del termine fissato dal legislatore nazionale  e dall’ altra  il legislatore comunitario che impone, in detto settore, l’utilizzo  della gara  con evidenza  pubblica.

6. Conclusioni


Ritiene lo scrivente che la pronuncia  della  Corte di Giustizia, seppur ben argomentata, non vada condivisa  e ciò per una tutela degli investimenti  compiuti dagli operatori turistici in vista della  della  proroga. Inoltre  si pone l’accento sul fatto che la direttiva Bolkestein  non abbia efficacia diretta  e quindi non sia immediatamente applicabile negli stati membri. Si dovrebbe applicare la soluzione  adottata  della disapplicazione della norma  comunitaria, l’unica vera  soluzione rispettosa delle istanze degli operatori turistici  che sin son visti provati  di tutela.

Volume consigliato


L’intento di questa pubblicazione è quello di delineare, brevemente ed efficacemente, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni pubbliche (in generale) e marittime (in particolare): l’intervento della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE sui meccanismi selettivi di affidamento per le attività limitate dalla scarsità di risorse naturali, la loro applicazione al settore delle concessioni demaniali marittime e la conseguente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; nonché alcuni profili comparatistici sul regime demaniale marittimo disciplinato in altri ordinamenti europei.

FORMATO CARTACEO

Concessioni demaniali marittime

L’intento di questa pubblicazione è quello di delineare, brevemente ed efficacemente, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni pubbliche (in generale) e marittime (in particolare): l’intervento della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE sui meccanismi selettivi di affidamento per le attività limitate dalla scarsità di risorse naturali, la loro applicazione al settore delle concessioni demaniali marittime e la conseguente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; nonché alcuni profili comparatistici sul regime demaniale marittimo disciplinato in altri ordinamenti europei. Il volume si focalizza poi sulla riforma “parziale” operata con la Legge di Bilancio 2019 e le conseguenti sentenze del Consiglio di Stato (9 novembre 2021, nn. 17 e 18) sul tema delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime. L’ultima parte contiene un’utile Appendice normativa. Nella sezione online saranno disponibili i futuri aggiornamenti normativi. Stefano Bertuzzi Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici. Gianluca Cottarelli Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA. Céline Cusumano Avvocato, specializzato in professioni legali, Dottore di Ricerca in diritto comparato.

Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Céline Cusumano | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    www.mondobalneare.com

  2. [2]

    www.mondobalneare.com

  3. [3]

    www.mondobalneare.com

  4. [4]

    www.mondobalneare.com

  5. [5]

    Tar Puglia  Lecce 981/2021

  6. [6]

    cfr Tar Puglia Lecce  981/2021

  7. [7]

    Cfr Tar Puglia  Lecce 981/2021,Tar Puglia Lecce  1320/2021/2020

  8. [8]

    Cfr Tar  Puglia  Lecce 981/2021, Tar Puglia Lecce 1320/1321/2020

  9. [9]

    www.iusinitinere.com

  10. [10]

    Tar  Campania 1217/1218/2021

  11. [11]

    www.altalex.com

  12. [12]

    MARIA ALESSANDRA  SANDULLI Sulle concessioni balneari alla luce della Sentenze17/18/ 2021 dell’ Adunanza Plenaria

  13. [13]

    MARIA ALESSANDRA  SANDULLI Sulle concessioni balneari alla luce della Sentenze17/18/ 2021 dell’ Adunanza Plenaria

  14. [14]

    Tribunale di Lecce ord. 12/05/222

Domenico Giannelli

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