Il concordato in appello è l’istituto previsto dal codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente alle parti di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello, in tutto o in parte, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Il Giudice dal canto suo può soltanto accogliere il concordato senza poterlo modificare e se ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti ordina la citazione a comparire al dibattimento di appello.
La prescrizione del reato, invece, è annoverata tra le cause di estinzione del reato. Più precisamente la legge, con tale istituto, dà rilievo al venir meno dell’interesse pubblico alla repressione dei reati quando dalla commissione del reato sia decorso un tempo proporzionato desunto dalla pena edittale prevista per il reato contestato.
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Indice
1. Il caso
Il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di Tizio in ordine al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 56 e 629 cod. pen. — perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto “a progetto” che, senza alcuna modifica dell’orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l’eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno — e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il difensore dell’imputato ha proposto appello formulato diverse doglianze, ma tuttavia successivamente ha presentato istanza di concordato ex art. 599 bis c.p.p. rinunciando ai motivi in relazione alla responsabilità dell’imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre ha insistito per sull’obliterazione della recidiva riconosciuta in primo grado.
La Corte di Appello ha accolto la richiesta di concordato escludendo la recidiva e rideterminando la pena irrogata dal Giudice di prime cure.
Successivamente, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado censurando che l’elisione della recidiva reiterata e specifica avrebbe dovuto comportare automaticamente la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Il contrasto giurisprudenziale
La Seconda Sezione, investita del ricorso, ha emesso l’ordinanza n. 17439 del 14 aprile 2022 (depositata il 3 maggio 2022) con la quale ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite registrando un contrasto giurisprudenziale.
Infatti, un orientamento ammette la possibilità di ricorrere in cassazione avverso la sentenza di appello emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. per dedurre la prescrizione del reato maturata anteriormente alla detta sentenza e non oggetto di specifica rinunzia, in base ai principi espressi da Sez. U, n. 18953 del 25/2/2016, Piergotti.
Un altro indirizzo giurisprudenziale, affermatosi dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, limita la possibilità di ricorrere in cassazione solo in determinati casi, ovvero per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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3. La pronuncia delle Sezioni Unite
La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è stata formulata nei seguenti termini: «se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l’estinzione per prescrizione del reato, maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado».
Sul punto vi erano due orientamenti contrapposti. Il primo indirizzo giurisprudenziale riteneva che la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero non possa valere di per sé come automatica rinuncia alla prescrizione. Tale assunto trovava la sua ragion d’essere nella semplice considerazione che l’articolo 157, comma 7, del codice penale prevede una espressa rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato[1].
Il suddetto principio espresso dalle Sezioni Unite ha trovato applicazione anche per l’istituto del concordato in appello, introdotto con la legge n. 103 del 2017.
A questo primo orientamento si era contrapposto un secondo e diverso principio secondo cui l’adesione al concordato in appello da parte dell’imputato costituiva automaticamente una rinuncia alla prescrizione del reato[2].
Le Sezioni Unite, adite dalla Seconda Sezione, hanno deciso di dare continuità al principio di diritto già espresso dalla sentenza del 25 febbraio 2016 n. 18953 “Piergotti” secondo cui in mancanza di una espressa rinuncia alla prescrizione del reato è possibile proporre ricorso per cassazione per eccepire l’omessa dichiarazione di estinzione del reato maturata anteriormente alla pronuncia di condanna da parte del Giudice di appello.
La ratio del principio di diritto accolto dalle Sezioni Unite trova il suo fondamento nella circostanza dell’irrilevanza della specialità del patteggiamento rispetto all’istituto della prescrizione del reato posto che la norma prevista dall’art. 157, comma 7, del codice penale è disposizione di carattere generale e in quanto tale deve essere applicata a tutti i moduli procedurali ivi compreso il patteggiamento.
Infine le Sezioni Unite “Piergotti” hanno affermato che anche in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice – in nessun modo condizionato dall’esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge – non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art. 129 cod. proc. pen.
Occorre, altresì, evidenziare che l’esposto percorso argomentativo mantiene la sua validità in relazione all’istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. che non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati.
In via conclusiva le Sezioni Unite con sentenza del 27 ottobre 2022 n. 19415, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto: nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
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