Di Pino Terracciano
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Premessa: (normativa regolante il personale per l’anno 2002)
L’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999 del personale enti locali, nel ribadire il rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D.lgs. 03/02/1993 n° 29 principi ora confluiti negli artt. 35 e 36 D.lgs 165/2001 ( [1] ), disciplina la “progressione verticale” nel sistema di classificazione, cioè la possibilità di fare partecipare il personale degli enti locali a procedure selettive finalizzate al passaggio nella categoria immediatamente superiore, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica che non siano destinati per espressa statuizione dell’ente all’accesso dall’esterno.
Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale . Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Æ)
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