“In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”
Questo è ciò che ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza 20137 del 13/07/2023.
Volume consigliato: Nuovo codice della strada e leggi complementari
1. Il caso
Nel 2009 a Civitavecchia un uomo veniva investito da un ciclomotore e perdeva la vita. Il coniuge, i figli ed i fratelli citavano in giudizio il conducente ed il proprietario del mezzo investitore nonché la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Civitavecchia accoglieva la richiesta e condannava i convenuti ritenendo comprovata ed esclusiva la responsabilità del conducente nella realizzazione del sinistro che aveva provocato il decesso del pedone. La sentenza veniva impugnata in via principale dalla sola compagnia assicuratrice ed in via incidentale dai prossimi congiunti del danneggiato con riferimento al solo quantum risarcitorio. La Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado sostenendo che il conducente aveva una responsabilità nella provocazione del sinistro mortale solo per il 20% mentre il pedone aveva avuto la maggiore colpa per il restante 80%; da qui la conseguente rimodulazione degli importi risarcitori in favore dei familiari i quali proponevano ricorso alla Corte di Cassazione.
Potrebbero interessarti:
Il riparto di responsabilità tra conducente e pedone
Il pedone che attraversa fuori dalle strisce è corresponsabile dell’incidente
2. Concorso del pedone: la decisione
I ricorrenti, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui si riconosce un concorso di colpa a carico del pedone, lamentano una contraddittorietà della motivazione sia laddove si attribuisce al pedone stesso una determinata responsabilità nella causazione del sinistro, sia nella parte in cui sono conseguentemente rideterminate le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni. Con riguardo al primo profilo di doglianza, rimarcano che: a) il danneggiato al momento dell’investimento, stava attraversando la strada presumibilmente ‹‹a passo medio- veloce, impegnando circa 2,8 – 3,8 secondi per percorrere la distanza di circa 5,65 metri fino al punto in cui fu investito››; b) il motociclo procedeva ad una velocità stimata intorno a 84 km/h, superiore al limite massimo consentito di 50 km/h per i centri urbani; c) il motociclista si era accorto della presenza del pedone dopo avere fatto la curva ed essersi immesso nel secondo rettilineo e, compatibilmente con il tempo di reazione, aveva iniziato a frenare lasciando circa 12,60 metri di segno degli pneumatici, con la conseguenza che la motocicletta aveva investito il pedone a 2 metri di distanza dal marciapiede di destra, quando l’uomo aveva ormai attraversato il 90% della strada. La velocità superiore a quella consentita, secondo i ricorrenti, ha costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso, perché se il avesse marciato nel rispetto del limite di 50 km/h sarebbe riuscito a arrestarsi prima del punto d’urto; sebbene il pedone abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, poste a meno di 50 metri, non può allo stesso addebitarsi responsabilità ai sensi dell’art. 190 c.d.s., sia perché al momento dell’impatto aveva ormai completato l’attraversamento, come emergeva dai rilievi effettuati, dalla c.t.u. modale e dalle testimonianze rese, sia perché era ben visibile al motociclista.
Preliminarmente la Cassazione stabilisce che nel caso in esame non vi è stata contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado dal momento che questa sussiste solo “in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione”. La Suprema Corte aggiunge anche che tale vizio non può mai sussistere quando la contraddizione è inerente le valutazioni del giudice di primo grado o quelle del giudice di appello perché altrimenti si dovrebbero tacciare di contraddittorietà tutte le pronunce di secondo grado che si discostano nel merito da quelle del primo. Gli Ermellini, attraverso l’elaborazione di questo concetto, giungono ad affermare la perfetta logicità del percorso ermeneutico seguito dai giudici d’appello con la loro sentenza (corroborato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione).
Venendo al caso in questione, la Cassazione tiene a precisare come già in passato abbia stabilito il principio che sul conducente del veicolo a motore gravi l’onere della presunzione di colpa e che il giudice deve valutare e quantificare l’eventuale concorso di colpa del pedone; a tal proposito indica i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964).
Ebbene, secondo i giudici di legittimità la corte di appello ha operato correttamente nella valutazione e quantificazione di un concorso delle parti al verificarsi dell’incidente: se da un lato il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare l’investimento dato che il pedone non si era parato improvvisamente di fronte a lui, dall’altro è altresì indiscutibile che quest’ultimo ha violato l’art. 190 c.d.s. non attraversando sulle strisce pedonali e non concedendo la dovuta precedenza al veicolo in transito. Per essere più specifici, la Cassazione afferma che se il motociclista avesse percorso la strada alla velocità consentita (50 km/h e non 80 km/h) sicuramente avrebbe arrestato il mezzo prima del punto d’urto; dall’altro, se il pedone avesse usufruito del vicino passaggio pedonale od avesse concesso la precedenza alla moto il sinistro non si sarebbe verificato.
É da questa base logica che la Suprema Corte elabora il proprio principio giuridico: “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204).
Volume consigliato
PRINCIPALI AGGIORNAMENTI
• D.M. 7 aprile 2022 (modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni)
• D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91 (modifica art. 10 c.d.s.)
• D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108 (modifica artt. 7, 24, 47, 50, 61, 97, 110, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 126, 167, 190, 198-bis, 203 c.d.s.)
• D.M. 18 agosto 2022 (normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
• D.M. 5 settembre 2022 (disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali)
• D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177 (disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso)
• L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023, che sospende l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 3, c.d.s. per il biennio 2023-2024)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento