Concorso dell’extraneus nel reato di abuso d’ufficio

Redazione 16/10/18
Il delitto di cui all’art. 323 c.p. rubricato “Abuso d’ufficio” è catalogato come reato d’evento: in cui la produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto segna il momento consumativo.

La valutazione di ingiustizia è duplice, avendo riguardo sia alla condotta, che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, sia all’ evento di vantaggio patrimoniale, che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo.

L’extraneus

Trattandosi di reato proprio, i soggetti attivi possono essere: il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio; tuttavia, anche i soggetti estranei al pubblico ufficio o servizio possono concorrere al reato. Per quanto riguarda l’elemento psicologico, viene esclusa l’esigenza di un accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, poiché l’intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente il privato interessato alla singola vicenda amministrativa.

La decisione della Corte Suprema

Nel caso di specie, la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di primo grado che condannava due imputati, quali concorrenti morali estranei determinatori dell’altrui condotta criminosa, e un terzo imputato, quale incaricato di pubblico servizio esecutore materiale della condotta criminosa, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di concorso in abuso d’ufficio. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione l’incaricato di pubblico servizio.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato con la sentenza n. 43287, depositata 1° ottobre 2018, che “Ai fini della configurabilità della responsabilità dell’extraneus per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di abuso di ufficio), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l’intraneus esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.”

Redazione

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