Classificazione delle fattispecie plurisoggettive
Il principio di legalità, che ispira il nostro ordinamento, impone che la responsabilità penale sia configurabile in capo a taluno solo a fronte di una norma che espressamente incrimini la sua condotta. Norme incriminatrici sono quindi contenute nella parte speciale del codice penale e nella legislazione speciale.
D’altra parte, ciò non significa che in assenza di una condotta che integri puntualmente tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice non sia possibile punire condotte atipiche per il tramite di diversi meccanismi normativi, comunque supportati dal principio di legalità.
È quanto avviene in base all’art. 56 c.p. che disciplina il tentativo, nonché in base all’art. 110 c.p. che disciplina il concorso eventuale di persone nel reato.
In particolare, l’art. 110 c.p. estende la responsabilità a chi concorre nella commissione del reato, combinandosi con le norme incriminatrici che prevedono compiute fattispecie. In tal modo, il combinato disposto dell’art. 110 c.p. con le altre norme incriminatrici presenti nell’ordinamento dà luogo a una fattispecie di reato plurisoggettiva.
Con riferimento alle fattispecie plurisoggettive riscontrabili nel nostro ordinamento occorre però operare alcune distinzioni.
Innanzitutto, occorre distinguere tra concorso di persone eventuale e concorso di persone necessario.
Il concorso eventuale di persone è quello previsto dall’art. 110 c.p. e che si atteggia a manifestazione plurisoggettiva di realizzazione di un reato astrattamente monosoggettivo. Concorso eventuale può esservi però anche con riferimento a un reato già astrattamente plurisoggettivo o a concorso necessario. È l’ipotesi nella quale a concorrere alla realizzazione del reato plurisoggettivo sia un soggetto diverso da quelli indicati come soggetti a partecipazione necessaria dalla norma o soggetti che pongano in essere condotte che siano atipiche rispetto a quelle tipizzate dalla norma incriminatrice (v. l’ipotesi di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p.). In sostanza, l’art. 110 c.p. ha (innanzitutto) funzione incriminatrice di condotte atipiche che forniscano un contributo causale alla commissione del reato (monosoggettivo o plurisoggettivo).
Il concorso necessario di persone, invece, ricorre in presenza di fattispecie già previste dal legislatore come plurisoggettive, nelle quali cioè la pluralità di soggetti non costituisce una forma eventuale di manifestazione plurisoggettiva del reato, ma al contrario integra elemento costitutivo strutturale della fattispecie. In tal caso si parla di reati plurisoggettivi o a concorso necessario.
All’interno dei reati a concorso necessario (o plurisoggettivi) si suole poi distinguere tra reati plurisoggettivi propri e reati plurisoggettivi impropri.
I reati plurisoggettivi propri sono reati che si caratterizzano per il fatto che alla realizzazione della fattispecie devono necessariamente concorrere più soggetti, i quali sono tutti punibili secondo la norma incriminatrice (ad esempio, il reato di cui all’art. 416-bis c.p.).
I reati plurisoggettivi impropri sono invece reati che si caratterizzano per il fatto che alla realizzazione della fattispecie devono necessariamente concorrere più soggetti, ma di questi ultimi solo alcuni sono punibili secondo la norma incriminatrice. Costituiva un esempio di reato plurisoggettivo improprio la fattispecie del patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. (prima che la fattispecie venisse riscritta dalla legge 17 aprile 2014, n. 62). Costituisce tuttora un esempio di reato plurisoggettivo improprio la bancarotta preferenziale prevista dall’art. 216, comma 3, l. fall.
Secondo autorevole dottrina, occorre poi distinguere i reati plurisoggettivi impropri dai reati con la cooperazione artificiosa della vittima: anche in quest’ultimo caso sono necessari quanto meno due soggetti affinché la fattispecie sia integrata, ma uno di questi è anche la vittima del reato, la quale si trova a cooperare nella realizzazione della fattispecie e dell’offesa al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice (così è nella truffa).
Sul tema: “Reati accordo, reati contratto e reati in contratto“
Si può incriminare il concorrente non punibile nei reati plurisoggettivi impropri?
Con riferimento ai reati plurisoggettivi impropri ci si è chiesti se l’art. 110 c.p. potesse essere utilizzato per estendere l’incriminazione ai concorrenti non punibili sulla scorta della sola norma incriminatrice.
In senso contrario si è innanzitutto osservato che ammettere l’incriminazione per il tramite dell’art. 110 c.p di soggetti non punibili secondo la fattispecie plurisoggettiva impropria sarebbe in contrasto con il principio di legalità.
In secondo luogo, si è osservato che la funzione dell’art. 110 c.p. è quella di consentire la punibilità di condotte atipiche che abbiano tuttavia fornito un contributo causale e agevolativo alla realizzazione di una fattispecie di reato, non anche quella di incriminare condotte già tipizzate ma ritenute espressamente non punibili dal legislatore.
Occorre però precisare che tali obiezioni assumono valore dirimente solo in relazione alle condotte tipizzate dalla norma che incrimina il reato plurisoggettivo improprio. Il discorso cambia con riferimento a condotte non tipizzate poste in essere dai concorrenti necessari nel reato plurisoggettivo improprio. Qualora questi stessi soggetti pongano in essere condotte atipiche destinate a fornire un contributo causale o agevolativo alla realizzazione plurisoggettiva del fatto l’art. 110 c.p. potrà spiegare la sua funzione incriminatrice.
Un esempio aiuterà a chiarire.
In base all’art. 216, comma 3, l. fall., “È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”. È l’ipotesi della bancarotta preferenziale, che costituisce una peculiare declinazione della bancarotta fraudolenta.
Orbene, la norma prevede come punibile soltanto il debitore imprenditore e non anche il creditore che accetti il pagamento preferenziale. Il creditore che si limiti all’accettazione del pagamento, pertanto, non potrà essere incriminato invocando l’art. 110 c.p. Diversamente, qualora il creditore si spinga fino a determinare l’imprenditore ad effettuare il pagamento preferenziale a suo favore, sicuramente tale condotta ben potrà essere incriminata sulla scorta dell’art. 110 c.p.
Tuttavia, non sono difficili da immaginare casi in cui il creditore esiga il pagamento, anche esercitando pressioni sull’imprenditore affinché adempia. A tal fine, onde evitare un’indiscriminata estensione dell’area del penalmente rilevante, sembra dunque opportuno distinguere tra l’ipotesi del creditore che semplicemente esiga la soddisfazione di un proprio credito (benché a conoscenza delle difficoltà economiche del debitore), dal caso in cui il creditore si spinga fino a minacciare la presentazione dell’istanza di fallimento per il caso in cui l’inadempimento persista.
Al contempo, si tenga presente però che non è mancata, in passato, giurisprudenza che, per poter configurare un concorso eventuale del creditore nella bancarotta preferenziale, abbia ritenuto sufficiente anche la consapevolezza del creditore che il pagamento è stato effettuato al fine di favorirlo a danno degli altri creditori (Cass. sez. V, 8 aprile 1968).
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