Massima |
Concorso allievi marescialli nella Guardia di Finanza: mancata idoneità e vittoria del concorso successivo. E’ improcedibile il ricorso di primo grado. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici della sezione quarta penale del Consiglio di Stato sono intervenuti sul tema della idoneità al concorso, nella Guardia di Finanza, per allievi marescialli, poiché il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza che, all’esito di un accertamento psico – fisico (1) aveva dichiarato la “non idoneità” del soggetto.
L’amministrazione proponeva appello ritenendo la decisione fondata su di una errata interpretazione ed applicazione della normativa vigente nonché del bando di concorso.
Allo stesso tempo chiedeva la sospensione della esecutività della impugnata sentenza (2).
L’appellato trasmetteva una dichiarazione da cui si evinceva la rinunzia alla sentenza impugnata di primo grado per cessazione della materia del contendere in quanto era risultato vincitore del concorso successivo.
L’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.
2. Conclusioni
Con la sentenza in oggetto, i giudici del Consiglio di Stato, nella sezione quarta, hanno ritenuto e dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e, di conseguenza, hanno annullato, senza rinvio, la impugnata sentenza, compensando, inoltre, le spese (3).
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;
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(1) Nell’ambito di un concorso per l’ammissione di 310 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.
(2) L’istanza cautelare venne respinta dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 28 agosto 2009, n. 4415.
(3) Sul tema cfr. anche la sentenza del Tar del Lazio, n. 2687/2009, con cui è stato accolto il ricorso di un aspirante allievo maresciallo escluso da una procedura concorsuale, in quanto giudicato non idoneo per ipoacusia monolaterale. Avverso la decisione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’interessato ha promosso ricorso al Tar del Lazio. Il Collegio ha premesso che il ricorrente ha impugnato l’atto di non idoneità fisica adottato, nei suoi confronti, all’esito della visita medica di primo accertamento e della visita medica di revisione, nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 310 allievi marescialli alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2008/2009. Il Tar ha ritenuto opportuno disporre una visita di accertamento, demandandone l’espletamento all’Ospedale militare “Celio” di Roma. Ora, dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione, all’esito della disposta verificazione, è emerso con chiarezza che quel collegio medico, pur rilevando a carico del ricorrente una ipoacusia neurosensoriale sinistra sulle frequenze medio alte con media della perdita uditiva pari a 25 dB (coefficiente 2 AV), non ha ravvisato la sussistenza di patologie dell’apparato considerato che, ai sensi del d.m. 17 maggio 2000, determinano l’inidoneità fisica ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, pertanto il Tar ha ritenuto il giudizio impugnato affetto dal denunciato vizio di illogicità, accogliendo il ricorso.
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