Quando è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione
1. La questione
La Corte di Appello di Palermo confermava la condanna inflitta agli imputati dal giudice di prime cure in ordine a dei reati di corruzione e a quelli di truffe aggravate contestate mentre, in relazione ad un reato di falsità materiale in atti pubblici informatici, veniva esclusa la sussistenza del fatto unicamente in relazione ad una delle plurime condotte ivi descritte, essendo intervenuta, fin dal primo grado, l’assoluzione per il collegato reato di corruzione.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, per quello che rileva in questa sede, era dedotta l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen., evidenziando l’assenza dell’induzione in errore di un pubblico ufficiale diverso da quello che avrebbe partecipato all’accordo corruttivo.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo summenzionato era stimato fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell’accordo corruttivo abbiano determinato l’induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto (Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021), rilevandosi al contempo che a tale conclusione si giunge mantenendo fermo il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa e da ciò consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una tradítío, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011).
Tuttavia, per la Corte di legittimità, è evidente che nel caso in cui l’addebito di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico concorra con quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere da un pubblico ufficiale appartenente a quello stesso ente, il primo reato è configurabile a condizione che gli effetti dell’accordo corruttivo abbiano integrato gli estremi di una induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello che ha partecipato all’accordo corruttivo.
In buona sostanza, il pubblico agente corrotto agisce, in favore del privato, per effetto dell’accordo illecito e non già perché tratto in inganno, sicché viene meno la possibilità di ritenere configurabile il concorso tra la corruzione e la truffa.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell’accordo corruttivo abbiano determinato l’induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto mentre se il pubblico agente corrotto agisce, in favore del privato, per effetto dell’accordo illecito e non già perché tratto in inganno, viene meno la possibilità di ritenere configurabile il concorso tra la corruzione e la truffa.
Tale pronuncia, quindi, ben può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se ricorra o meno questo concorso materiale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Per approfondire
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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