CONCORSO PER 598 POSTI DI MAGISTRATO TRIBUTARIO

Redazione 15/05/01
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: Graduatorie da rifare? Un Giudice tributario chiede l’annullamento di alcune graduatorie.

* * * * *

AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Via Solferino, 15

00185 R O M A

 

e.p.c. AL MINISTERO DELLE FINANZE

R O M A

 

e.p.c. AL PRESIDENTE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

——————

 

Oggetto: Istanza per l’annullamento -in sede di autotutela- della graduatoria relativa al concorso per ………….posti di vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di ………….  (G.U. 23.05.2000).

 

Il sottoscritto T. L. , nato il …………………..a ………………ed ivi residente,

premesso che

 

–  il sottoscritto dal 20 aprile 1974 al 31 marzo 1996 è stato membro della Commissione tributaria di primo grado di ………….  e dal 1 aprile 1996 a tutt’oggi è giudice  della Commissione tributaria provinciale di ..……….;

 

– ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento della nomina a vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di ……………(Bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 23.05.2000);

 

– codesto Consiglio, nella compilazione della relativa graduatoria – recentemente pubblicata presso la Commissione tributaria provinciale di ……………- ha applicato anche nei confronti dei concorrenti, già componenti di Commissioni tributarie,  i criteri  di valutazione ed i punteggi previsti non solo dalla Tab. F ma anche quelli previsti dalla Tab. E, allegate al D.L.vo n. 545/92;

 

– il criterio seguito da codesto Consiglio nella compilazione dell’anzidetta graduatoria e, presumibilmente, anche di altre graduatorie, però, è in evidente  violazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 545/92, in base alla quale “I componenti delle commissioni tributarie… (tutti i componenti) sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti (in tutti i posti – presidente, vice presidente o giudice) che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età”;

 

– per i concorrenti, già componenti di commissione tributaria, quindi le relative graduatorie debbono essere compilate soltanto in base ai criteri e ai punteggi di cui alla citata Tabella F e non anche in base a quelli di cui alla Tabella E,  come peraltro ha già evidenziato, correttamente e in modo assolutamente chiaro, codesto Consiglio nella Sua Relazione, dallo stesso approvata nella seduta del 19.09.2000,  al Ministro delle Finanze e pubblicata nei Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Anno 2000, n. 2, Pag. 75)

 

“Si deve tener conto, in primo luogo, che nei concorsi per la nomina a giudice tributario ed in particolare a quelli per la nomina ad un incarico di Presidente di Commissione, di Presidente o Vice Presidente di Sezione, i concorrenti, già componenti di Commissioni Tributarie, godono di un diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio riportato, rispetto agli altri disponibili e, in secondo luogo, che le attuali previsioni della Tabella F -la sola applicabile, in tal caso, ai sensi dell’art. 11 D.L.gs. n. 545/1992- non consentono alcuna valutazione delle specifiche capacità ed attitudini del concorrente.  Una valutazione che assume particolare rilievo per la nomina ad uno dei citati incarichi, in quanto non è concepibile, e contrasta con lo stesso principio costituzionale di buona e corretta amministrazione, che eventualmente, soggetti con scarsa produttività con un esercizio di routine senza entusiasmi e con poco impegno nelle funzioni di Presidente di Sezione, di Vice Presidente o di Giudice, siano necessariamente preferiti, per la vincolatività del mero calcolo aritmetico, a soggetti -laboriosi, puntuali e tempestivi nell’adempimento dei doveri professionali, nonché dotati di spirito di iniziativa e di capacità manageriali e di indirizzo- in ragione della mera anzianità di servizio, anche se solo di qualche mese.” (Pagg. 75, 76);

 

– E’ sorprendente e non può trovare alcuna giustificazione la mancata osservanza della disposizione di cui all’art. 11,  comma 1, del D.L.vo n. 545/92, specialmente dopo che l’interpretazione della citata disposizione è stata messa in evidenza dallo stesso Consiglio nella Relazione al Ministro delle Finanze, il quale, a Sua volta, per disposizione di legge, dovrà riferire al Parlamento (art. 29, comma 2, del D.L. vo n. 545/92).

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

 

c h i e d e

 

che codesto Consiglio di Presidenza voglia, in sede di autotutela, procedere all’annullamento della graduatoria dei vincitori del concorso per la copertura di ……….posti di vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di ………… e voglia procedere alla compilazione di una nuova graduatoria in conformità al disposto di cui all’art. 11, 1 comma, del D.L. vo n. 545/92.

 

Il sottoscritto si riserva, comunque, di adire gli Organi giurisdizionali competenti per la tutela dei suoi diritti ed interessi legittimi.

 

11 aprile 2001

Redazione

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