L’articolo 97, comma 4, della Costituzione, recita che “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Tale principio viene ribadito nel decreto legislativo del 31 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive finalizzate all’accertamento della professionalità richiesta. La selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento nel pubblico impiego. Per l’approfondimento consigliamo il volume Il lavoro pubblico
Indice
1. La formazione della graduatoria in concorso pubblico
Pertanto, nel momento in cui l’amministrazione dispone l’indizione di un bando di concorso, nel provvedimento finale di approvazione atti formerà una graduatoria che, in caso di esigenze di ulteriore personale, può provvedere a scorrere, nel rispetto nel nuovo articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo del 31 marzo 2001, n. 165, che ha introdotto la norma c.d. taglia-idonei, nonché nei limiti di validità temporale delle graduatorie che, in via generale, è di due anni. A questo punto, diviene interessante capire se l’amministrazione, nel caso debba procedere a nuove assunzioni, è obbligata a disporre uno scorrimento graduatoria, oppure può bandire un nuovo concorso pubblico. Per l’approfondimento consigliamo il volume Il lavoro pubblico
Il lavoro pubblico
Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani
A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021
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2. L’ordinanza n. 26824 del 16 ottobre 2024 della Corte di Cassazione
In merito al diritto all’assunzione dell’idoneo non vincitore, rileva la recente sentenza delle Corte suprema di Cassazione[1] che ha ribadito che il candidato idoneo non vincitore non può vantare tale diritto all’assunzione.
In particolare, nella sentenza il ricorrente aveva partecipato ad un concorso per il reclutamento n. 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze, bandito con D.M. del 2 luglio 1997. Nello specifico, essendosi rese nel tempo vacanti altre posizioni dirigenziali il ricorrente, dopo aver invitato inutilmente il Ministero ad avvalersi dello scorrimento in luogo all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, si rivolse al Tribunale di Campobasso per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione con inquadramento della qualifica dirigenziale.
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non più efficace, erroneamente, la graduatoria del concorso bandito nel 1997 e, dato l’esito negativo, il ricorrente si rivolse alla Corte d’Appello che, però, rilevò un difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, con sentenza che venne cassata con rinvio alla Corte di Cassazione.
Riassunto il processo dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso, la domanda venne respinta nel merito, avendo il giudice del rinvio negato che il partecipante risultato idoneo non vincitore possa vantare un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
La Corte d’Appello di Campobasso ha statuito che il concorrente idoneo non vincitore non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, il quale rimane una scelta discrezionale in capo all’amministrazione e che, inoltre, l’indizione di nuovi concorsi, non dimostra e non surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante lo scorrimento.
L’inefficacia sopravvenuta della graduatoria era stata erroneamente ritenuta dal Tribunale di Campobasso nella sentenza di primo grado. Viceversa, la Corte d’Appello non ha ribadito tale impostazione ma ha negato il diritto del concorrente idoneo non vincitore allo scorrimento graduatoria, proprio sul presupposto che quest’ultima fosse ancora efficace.
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3. Conclusione: nessun diritto all’assunzione
Pertanto, è da escludere che l’idoneo non vincitore possa vantare un diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia nemmeno mai manifestato la propria volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria in cui egli risulta inserito. Lo scorrimento, quindi, rimane una scelta discrezionale in capo all’amministrazione. Gli idonei non vincitori di una graduatoria, infatti, vantano una posizione di “mera aspettativa” dello scorrimento[2].
Inoltre, nemmeno nel caso in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo collocato in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta.
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Note
[1] ordinanza n. 26824 del 16 ottobre 2024.
[2] sentenza Cons. Stato, Sez. V, 1° marzo 2005, n. 79.
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