Concorso pubblico: la sufficienza della valutazione espressa col solo voto numerico presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali

Con la sentenza in commento, 30 novembre 2007 n. 6096, anche la IV sezione del Consiglio di Stato aderisce all’orientamento già espresso dalla V e dalla VI in tema di motivazione in forma numerica valida solo in presenza di criteri "ferrei".
Secondo il massimo organo della Giustizia amministrativa, infatti, in sede di concorso pubblico (così come in sede di gare), la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico (alla stregua del principio nella specie è stata ritenta illegittima la valutazione delle prove in forma numerica, atteso che la commissione di concorso non aveva prefissato i criteri di valutazione relativi a "esami ed esperimenti pratici", nei quali si concretizzava la prova concorsuale).
La sentenza in rassegna, inoltre, si segnala all’attenzione dei lettori anche per i seguenti importanti principi:
– le modalità di notifica previste dall’art. 146 c.p.c. (secondo cui "se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene") vanno senz’altro osservate nel caso in cui il militare stia espletando effettivamente attività di servizio;
– la notificazione del ricorso introduttivo in un luogo o a persona diversa o in modo diverso da quello prescritto è affetta non già da giuridica inesistenza, bensì dalla nullità ex art. 160 c.p.c., per cui l’eventuale costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana "ex tunc" il vizio inerente non al ricorso, ma alla sua notificazione, poiché la rinnovazione di quest’ultima o la predetta costituzione, con efficacia equipollente, impediscono la decadenza;
– il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., in base al quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo; pertanto non può eccepirsi o sostenersi la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato, quando quest’ultimo si sia spontaneamente costituito in giudizio esercitando il diritto di difesa, a nulla rilevando che tale costituzione sia stata fatta proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, essendo la rilevata circostanza – e cioè la costituzione in giudizio – la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa;
– dall’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove) deriva l’obbligo della commissione esaminatrice di definire i criteri di valutazione delle prove scritte. E’ conseguentemente è illegittimo il procedimento di concorso per il quale, in violazione di tale norma, non siano stati predeterminati i criteri valutativi delle prove.
AVV. ****************
 
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ………., aspirante al posto "1° Filicorno basso in sib – Parte 1^ A", impugnava gli atti relativi alla selezione per il reclutamento di n. 4 posti di orchestrale nella banda musicale della Aeronautica militare, essendosi classificato nella graduatoria di interesse al secondo posto e dunque in posizione non utile con il punteggio complessivo pari a 15,45 inferiore di 0,716 punti rispetto al classificato al primo posto con punti 16,166.
Deduceva vari motivi di censura, sotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nel ricorso si denunciava principalmente il difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata predeterminazione di criteri di valutazione degli esperimenti pratici; venivano inoltre fatte rilevare gravi violazioni procedimentali delle operazioni concorsuali.
Il giudice di prime cure dichiarava la inammissibilità del ricorso di primo grado, sulla base della nullità della notifica ex art. 146 c.p.c. al militare controinteressato ……….., vincitore del concorso in questione.
Avverso tale sentenza propone appello ……., deducendo quanto segue.
In primo luogo, sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, si deduce che nella specie il ricorrente non aveva l’onere di seguire le modalità di notificazione previste dall’art. 146 cpc per la notifica al controinteressato, non trattandosi di militare in effettiva attività di servizio, essendo non controverso che il ……. abbia partecipato al concorso nella qualità di civile.
Né rileva che al termine del procedimento concorsuale i vincitori siano ammessi a frequentare corsi di istruzione militare, in quanto tale posizione non può consentire di assimilarli già a militari in attività di servizio.
Inoltre, il ricorso è stato notificato al Guarino in data 16.9.05, mentre l’attestato di idoneità della Scuola di Caserta è del 9.12.2005.
Infine, dall’avviso di ricevimento risulta che il piego raccomandato è stato ritirato dal padre del …….. qualificatosi nella occasione come convivente, con presunzione che l’atto sia giunto al destinatario.
Anche nella ipotesi che al controinteressato spetti la qualifica di militare, con conseguente applicazione dell’art. 146 cpc, tale disciplina vale sempre che gli interessati siano in concreta possibilità di conoscere le circostanze di fatto.
Si fa presente che, in ogni caso, la nullità della notifica deve ritenersi sanata, con effetto ex tunc, dalla intervenuta costituzione in giudizio del controinteressato in data 2.2.2006.
L’appellante ribadisce inoltre il principio secondo cui la nullità della notificazione non può essere confusa con la nullità del ricorso.
Successivamente, con l’atto di appello, vengono proposti i motivi di cui al ricorso introduttivo.
Si deduce la illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice in mancanza della previa individuazione dei criteri di valutazione di tutte le prove di cui si caratterizza la procedura concorsuale, a maggior ragione nella ipotesi in cui il risultato viene espresso solo con assegnazione di punteggio numerico.
La commissione non ha prefissato i criteri di valutazione relativi a tutti gli esami ed esperimenti pratici; né il bando aveva previsto alcunché in merito all’obbligo di previa individuazione dei criteri.
Si deduce anche la illegittimità per violazione del DPR 487/1994 che all’art. 12 prevede che i quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Altra violazione riguarda la concreta modalità con la quale si è svolta la seduta, a porte chiuse in mancanza della necessaria pubblicità.
Infine, si deduce la illegittimità per mancanza di trasparenza relativamente alle operazioni di valutazione dei titoli di merito dei concorrenti.
Si è costituito il Ministero appellato, chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato.
Si è costituito il controinteressato …….., chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 19 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
Con riguardo alla ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo, per irritualità della notifica del ricorso al controinteressato, si osserva quanto segue.
La notifica del ricorso al controinteressato …….. è avvenuta al padre convivente, tale qualificatosi, anziché, come riteneva doveroso il primo giudice, a mani proprie o secondo le regole delle notificazioni ai militari ai sensi dell’art. 146 c.p.c..
Deve osservarsi, inoltre, che l’intimato si è costituito in giudizio, controdeducendo nel merito alle censure.
Il Collegio osserva che è errata la affermazione relativa alla invalidità della notifica perché effettuata a soggetto non ancora da definirsi militare ai sensi dell’art. 146 c.p.c., considerando che l’attestato di idoneità della Scuola di Caserta (della quale prima il ……. era solo frequentante) è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. In disparte la considerazione su riportata, in ogni caso è errato, come si dirà, sostenere che la costituzione dell’intimato non abbia capacità di sanatoria di tale eventuale invalidità della notificazione.
L’articolo 146 del codice di rito contiene la seguente disposizione: "se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene".
A tale fine, deve interpretarsi la norma nel senso che è necessario che il militare stia espletando effettivamente attività di servizio militare; contrariamente, ogni volta che si propone un ricorso per l’accesso alla carriera militare e il (temporaneo) vincitore assume nel frattempo servizio, il ricorrente si trova dinanzi all’onere di effettuare la notifica del ricorso introduttivo secondo modalità e regole speciali, che possono rendere di difficile individuazione il soggetto, ai fini della notifica necessariamente a mani proprie, in considerazione dei frequenti movimenti ai quali sono tenuti gli appartenenti ai corpi militari.
Anche a ritenere applicabile alla specie la disposizione che impone di seguire le formalità delle notifiche ai militari al caso di specie, in ogni caso, deve considerarsi che il controinteressato ha provveduto a costituirsi e la costituzione dell’intimato sana la eventuale nullità della notificazione dell’atto introduttivo.
La notificazione dell’atto processuale (nella specie, ricorso originario) in un luogo o a persona diversa o in modo diverso da quello prescritto è affetta non da giuridica inesistenza, bensì dalla nullità ex art. 160 c.p.c., per cui l’eventuale costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana "ex tunc" il vizio inerente non al ricorso, ma alla sua notificazione, poiché la rinnovazione di quest’ultima o la predetta costituzione, con efficacia equipollente, impediscono la decadenza (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 3.2.2000, n.661).
Se da un lato si afferma che la costituzione in giudizio del controinteressato non intimato o destinatario di una notificazione nulla sana tale nullità, ma sono fatte salve le decadenze verificatesi (in tal senso, C. Stato, V, 12.11.1996, n.1328), d’altro canto non può ritenersi che la decadenza riguardi proprio il vizio di notifica che la costituzione in giudizio è idonea a sanare in virtù del principio del c.d. perseguimento dello scopo.
La costituzione non è idonea a sanare le (altre) decadenze nel frattempo comunque verificatesi, come nel caso di ricorso originariamente proposto al di fuori dei termini decadenziali.
La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione in giudizio della parte, a nulla valendo che tale costituzione sia stata fatta proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, essendo tale fatto – la costituzione – la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa.
Il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo; pertanto non può eccepirsi o sostenersi la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato, quando questo si sia spontaneamente costituito in giudizio esercitando il diritto di difesa (C. Stato, IV, 10.2.2000, n.721).
2.Con riguardo alle altre censure, relative alla correttezza dell’operato della amministrazione nella procedura concorsuale, l’appello è fondato.
Deve ritenersi, in accoglimento dei motivi di appello, illegittimo l’operato della commissione giudicatrice che operi le valutazioni in mancanza della previa individuazione dei criteri di valutazione di tutte le prove in cui si concreta la procedura concorsuale.
D’altronde, è principio pacifico che in sede di concorso pubblico (come di gare) la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico (tra tante, C. Stato, V, 25.7.2006, n.4657).
Nella specie è avvenuto – e la circostanza non è idoneamente smentita dalla amministrazione – che, come si evince dalla lettura del verbale relativo alla prima seduta, l’organo valutativo si sia limitato a stabilire i soli criteri per la attribuzione dei punteggi inerenti ai titoli di merito previsti dall’art. 11 del bando di concorso, nulla disponendo e prevedendo sulla prefissazione dei criteri di valutazione relativi a "esami ed esperimenti pratici" pure previsti dall’art. 10 del bando, e nei quali si concreta la prova concorsuale.
Né il bando prevedeva alcunché riguardo all’obbligo di previa individuazione dei criteri per la valutazione delle prove, limitandosi a prevederli soltanto per i punteggi dei titoli di merito.
L’art. 12 DPR n. 487 del 1994, al primo comma, stabilisce che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi, secondo criteri predeterminati, che garantiscono l’imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.
Il secondo comma prevede che nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima della effettuazione delle prove di esami.
Dall’art. 12 suddetto, quindi, in sintesi, deriva l’obbligo della commissione esaminatrice di definire i criteri di valutazione delle prove scritte (Consiglio di Stato, V, 7.2.2003, n.648).
Conseguentemente, è illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri valutativi delle prove in violazione dell’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n.487 (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 30.4.2003, n.2245).
La medesima giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso va interpretata alla luce del principio di cui all’art. 12 su menzionato (rubricato "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"), in quanto il voto numerico deve atteggiarsi come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati, sicchè è chiaro che la votazione numerica è legittima solo se i criteri di massima siano stati rigidamente predeterminati e, quando vi siano, non si risolvano in espressioni generiche (in tal senso, C. Stato, V, 28.6.2004, n.4782).
Il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 487 del 1994 devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza della attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.
3. L’accoglimento dei motivi di appello con i quali si censura l’operato della commissione, perché non ha doverosamente provveduto alla prefissazione dei criteri per la valutazione delle prove, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di censura, con i quali si lamenta la violazione dell’art. 6 del DPR n. 487 del 1994 (che prevede che le prove orali si svolgano in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione) e del medesimo art. 12, seconda parte del comma 1, nella parte in cui prevede che i quesiti sono assegnati ai candidati previa estrazione a sorte (mentre nella specie la commissione avrebbe scelto senza alcun limite le domande i brani e le domande oggetto delle prove dei candidati).
4.In base alle suesposte considerazioni, in accoglimento dell’appello va riformata la sentenza di primo grado, va accolto il ricorso originario, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2007, con l’intervento dei magistrati:
**************, Presidente f.f.
****************, Consigliere
****************, Consigliere,est.
************, Consigliere
Sandro AURELI, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE, f.f.
*******************************
Depositata in Segreteria Il 30/11/2007.
 

Matranga Alfredo

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