Condanna ex art 96 co 3 c.p.c. per chi redige atti seriali in materia bancaria

Redazione 09/11/18
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In materia bancaria si è recentemente ritenuto che debba essere applicato l’art. 96 III comma c.p.c. tutte le volte in cui l’intera impostazione processuale dell’azione civile sia basata su un errata lettura di un precedente giurisprudenziale, ovvero su deduzioni vaghe e seriali, introdotte all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione stesso.

Giurisprudenza

In particolare con sentenza del 9 aprile 2015 il Tribunale di Padova – ritenendo che nel caso in esame sia il mutuo originario, che quello fisso rinegoziato, contennessero la previsione di tassi, convenzionali e di mora, pacificamente e documentalmente entro la soglia – ha affermato che le deduzioni attoree dimesse nell’atto di citazione erano fondate esclusivamente sull’asserita cumulabilità, sancita dalla sentenza n. 350/2013, del tasso convenzionale e di quello moratorio; segnatamente il giudice ha ritenuto che “essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, come si evince proprio dal fatto che l’unica doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal sorgere del rapporto fosse usurario sulla base del cumulo prospettato dalla sentenza n. 350/2013”.
L’intera impostazione che la parte ha dato alla causa è sintomo, secondo il giudice, di grave negligenza e tale condotta processuale merita di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie e imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale.

Responsabilità aggravata

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che tale comportamento può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” per il danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice.

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