Condannato l’avvocato che, in cerca di visibilità, offre prestazioni gratuite

Redazione 31/07/18
Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 69 del 21 giugno 2018, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione, inflitta ad un avvocato che aveva commesso diversi illeciti. Tra i vari capi di incolpazione, il fatto di aver offerto ad un’imputata, detenuta presso una Casa circondariale e su cui vi era una certa attenzione mediatica, la difesa gratuita in un’eventuale processo di revisione, dichiarando di essere “sensibile alla vicenda e di credere in lei”. Aveva così violato – questa l’incolpazione – il dovere di colleganza nei confronti dei difensori di fiducia della detenuta, nonché, in particolare, gli artt. 19 e 22 del Codice deontologico forense per aver compromesso il prestigio del relativo Ordine.

Violato il divieto di accaparramento di clientela

Il Cnf, respingendo sul punto la censura dell’incolpato – sebbene avesse poi ridotto la sanzione comminatagli, da sei mesi a quattro mesi di sospensione –  ha confermato l’evidente disvalore della condotta dell’avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati quali difensori, si era rivolto alla detenuta prospettando interventi forse risolutivi a carattere gratuito. Con ciò gettando sostanzialmente un’ombra sull’operato degli altri avvocati, senza aver ricevuto alcun mandato in proposito ed, anzi, sollecitandolo pur  in assenza dei relativi presupposti.

Una condotta, secondo il Cnf, che costituisce un’indebita intrusione – con sostanziali intenti denigratori – in una pratica altrui che si risolve in un tentativo di acquisizione di clientela attraverso l’offerta di una prestazione gratuita ad un determinato soggetto (con conseguente violazione del divieto di accaparramento di clientela). L’antinomia di un tale comportamento, infine, non può essere sottovalutata anche per i suoi effetti sul piano dell’immagine di una categoria, i cui componenti paiono contendersi occasioni di visibilità e di lavoro.

Volume consigliato

Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato! 

Sentenza collegata

60839-1.pdf 85kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento