Violato il divieto di accaparramento di clientela
Il Cnf, respingendo sul punto la censura dell’incolpato – sebbene avesse poi ridotto la sanzione comminatagli, da sei mesi a quattro mesi di sospensione – ha confermato l’evidente disvalore della condotta dell’avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati quali difensori, si era rivolto alla detenuta prospettando interventi forse risolutivi a carattere gratuito. Con ciò gettando sostanzialmente un’ombra sull’operato degli altri avvocati, senza aver ricevuto alcun mandato in proposito ed, anzi, sollecitandolo pur in assenza dei relativi presupposti.
Una condotta, secondo il Cnf, che costituisce un’indebita intrusione – con sostanziali intenti denigratori – in una pratica altrui che si risolve in un tentativo di acquisizione di clientela attraverso l’offerta di una prestazione gratuita ad un determinato soggetto (con conseguente violazione del divieto di accaparramento di clientela). L’antinomia di un tale comportamento, infine, non può essere sottovalutata anche per i suoi effetti sul piano dell’immagine di una categoria, i cui componenti paiono contendersi occasioni di visibilità e di lavoro.
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