Le precedenti condanne per reati estinti a norma dell’art. 460, co. 5, c.p.p. possono essere valutate dal giudice come elemento ostativo ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a proposito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo l’inosservanza di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 e 164 cod. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019).
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3. Conclusioni
Note
- [1]
Ai sensi del quale: “Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
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