Sempre con più insistenza, a livello internazionale, si parla dei cambiamenti climatici che tanti problemi stanno creando. Il Parlamento Europeo, agli inizi del giugno scorso, in una votazione Plenaria ha adottato il testo legislativo, con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astensioni, del pacchetto “Pronti per il 55%” con la finalità di negoziare con i 27 Ministri dell’Ambiente degli Stati Europei i livelli di riduzione di emissioni dei veicoli. Successivamente, nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2022, il Consiglio dei Ministri UE dell’Ambiente ha annunciato di aver raggiunto l’accordo sul pacchetto di provvedimenti “green” noto come “Fit for 55” per contrastare i disastrosi cambiamenti climatici prevedendo l’abbattimento del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per auto e nuovi furgoni, ossia la cessazione definitiva di autoveicoli con motore a scoppio (benzina e diesel) entro e non oltre la data di cui sopra. Di fatto, il voto che scaturisce dalla legislazione europea mette al bando le auto termiche a partire dal 2035. Il provvedimento, che segna una svolta verde, permetterà all’Unione Europea di diminuire le proprie emissioni nette di gas serra per un importo pari ad almeno il 55% entro il 2030 con riferimento ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica nel 2050. La proposta è stata discussa in sede di Consiglio “Ambiente” il 17 marzo 2022.
La novella europea fa parte del pacchetto volto a contrastare il cambiamento climatico, nello specifico, cercando di diminuire gradualmente le emissioni nocive dei motori a scoppio dei mezzi di trasporto, che andrebbero sempre spenti evitando inutili consumi e conseguenziali emissioni. In questo periodo l’arrivo dell’estate e delle conseguenti alte temperature mette a severa prova i cittadini, che per le strade del nostro Paese a bordo delle proprie auto rischiano delle sanzioni per cercare un po’ di refrigerio. Di fatto, l’ondata di calore che attanaglia la Penisola e che determina un clima afoso rende, quasi, indispensabile per chi usa i veicoli di vario genere la fruizione dell’impianto di condizionamento.
L’utilizzo dei veicoli, in sosta, con l’impianto di condizionamento acceso, senza valide motivazioni, rappresenta – senza dubbio alcuno – una fonte di inquinamento. Nel nostro ordinamento l’uso dell’impianto di aria condizionata nei veicoli è disciplinato dall’art. 157 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada – .
Testualmente l’art. 157 del Codice della Strada rubricato – Arresto, fermata e sosta dei veicoli – dispone che: “1. Agli effetti delle presenti norme:
- a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
- Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
- Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
- Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
- Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
- Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
- È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 223 a € 444.
- Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
L’infrazione in scrutinio che può condurre ad una sanzione amministrativa riguardante il pagamento di una somma, come visto sopra, per un importo variante tra i 223 e i 444 euro è, probabilmente, una delle meno conosciute dagli automobilisti del nostro Paese. Sebbene possa capitare a tutti di sostare in auto con il motore acceso del proprio mezzo, con riferimento all’uso dell’impianto di condizionamento che refrigera o riscalda a seconda della stagione, non si segnalano multe e conseguenti contestazioni. Infine, giunti alle conclusioni, giova ricordare che ogni singolo stato membro dell’Unione Europea può irrogare differenti sanzioni all’interno del proprio territorio.
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