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La vicenda
I giudici d’appello rigettavano l’impugnazione principale avverso la sentenza del Tribunale; quest’ultimo aveva respinto la domanda di accertamento dei vizi e di condanna al correlato risarcimento dei danni avanzata da Caia e Tizio nei confronti del Condominio Alfa e dell’amministratore Sempronio, quanto alla porta del terrazzo ed alla rottura dei vetri dell’unità immobiliare appartenenti agli attori.
La sentenza del Tribunale aveva affermato che al tempo della ristrutturazione del lastrico solare condominiale appaltata dal Condominio all’impresa Beta nel 2004, Caia e Tizio non avevano ancora acquistato l’appartamento e dunque non erano legittimati attivi alla domanda risarcitoria, avendo peraltro l’assemblea condominiale deliberato in data 14 agosto 2009 di rinunciare all’esercizio di azioni giudiziarie nei confronti della predetta impresa.
Sul gravame di Caia e Tizio, che sosteneva la responsabilità dell’amministratore, la Corte territoriale negava ogni responsabilità in proprio di Sempronio quanto ai rapporti con l’impresa appaltatrice, dal momento che lo stesso Sempronio era vincolato dalla delibera dell’assemblea del 14 agosto 2009.
A questo punto, Caia e Tizio si rivolgevano alla Suprema Corte deducendo, in particolare, l’omesso esame con riguardo alle diverse prove testimoniali e per interrogatorio, nonché alla documentazione, che avrebbero confermato la responsabilità dell’amministratore con riguardo alla rinuncia all’azione contro l’appaltatrice.
La questione
Se il condominio viene danneggiato cosa accade se l’assemblea rinuncia all’azione risarcitoria?
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La soluzione
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso stabilendo che “L’assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l’amministratore ad agire in giudizio per l’esercizio di diritti che, pur riferentesi alle parti comuni dell’edificio condominiale, non rientrino nella rappresentanza giudiziale attiva del condominio attribuita all’amministratore dall’art 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all’azione nei confronti dell’appaltatore, che abbia eseguito opere di manutenzione dell’edificio, per eliminare i vizi ed i difetti in esse riscontrati, senza che tale delibera possa invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell’appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’appalto”.
Per gli Ermellini, “Una tale deliberazione assembleare determina, peraltro, l’insorgere del potere-dovere dell’amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione, sicché la stessa non può integrare un fatto illecito idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria personale dell’amministratore, oppure una condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli”.
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Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
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