Il Tribunale di Torino ha chiarito che un condominio non può avere più deleghe di quelle consentite nel regolamento, pena l’invalidità della delibera.
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Indice
1. La vicenda
Un condomino citava in giudizio il condominio per richiedere l’annullamento delle deliberazioni assembleari di cui ai punti 1, 2, 4 e 6, lamentando come tali delibere fossero state assunte in violazione di norme di legge e del regolamento di condominio. In particolare l’attore evidenziava il mancato rispetto dell’articolo 1, lett. g) del regolamento di condominio che stabiliva quanto segue: “ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessuno potrà rappresentare più di due condomini. L’amministratore non potrà ricevere deleghe”. Lo stesso attore notava che, confrontando l’allegato 1 al verbale di assemblea e le deleghe rilasciate dai diversi condomini, si evinceva come fossero state conferite tre deleghe ad una condomina.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il condominio, contestando le deduzioni dell’attore e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Non ritenendosi necessario lo svolgimento di attività istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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2. Eccesso deleghe: la soluzione
Il Tribunale ha dato ragione all’attore. Sulla base della documentazione esaminata, lo stesso giudice ha riconosciuto l’esistenza di un vizio di costituzione dell’assemblea condominiale, per la partecipazione alla riunione di un condomino munito di un numero di deleghe (tre) superiore a quello consentito dalla citata disposizione del regolamento condominiale (due). Come ha osservato il Tribunale tale vizio è rilevante sotto il profilo dell’annullabilità di tutte le delibere assunte dalla assemblea condominiale, poiché incidente nel procedimento di formazione delle stesse. In ogni caso il giudice piemontese ha osservato anche come, dalla lettura combinata dei documenti prodotti, non sia stato possibile identificare a chi sono state attribuite le deleghe rilasciate ad alcuni condomini, né è risultata completa una delega rilasciata da una condomina non essendo stato espresso il nominativo del delegato. In virtù di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto viziate le delibere assembleari impugnate, che sono state perciò annullate.
3. Le riflessioni conclusive
Bisogna ricordare che secondo l’articolo 67 disp att. c.c. ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Tale disposizione come precisa l’articolo 72 disp. att. c.c. è inderogabile. Si ricorda che è già stato affermato che la norma di un regolamento condominiale che vieta a ciascun condomino di rappresentare in assemblea più di due partecipanti al condominio, non è nulla per violazione della disposizione, avente natura inderogabile, di cui all’art. 67 disp. att. c.c., posto che una clausola di tal tenore non limita la facoltà del condomino di partecipare all’assemblea a mezzo di un proprio rappresentante, quanto piuttosto la possibilità per quest’ultimo di accettare l’incarico da parte di più di due condomini (Trib. Bologna, 19/01/1999). Recentemente è stato chiarito che la inderogabilità dell’art. 67, sancita dal successivo art. 72, disp. att. c.c., riguarda solo l’eventuale aumento, contenuto nel regolamento, del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, rispondendo tale riduzione alla finalità, di rendere maggiormente effettivo il contraddittorio in seno alle assemblee condominiali (Trib. Milano 7 luglio 2023). In ogni caso secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicché la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un’ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione (Cass. civ., sez. VI – 2, 28/03/2017, n. 8015).
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