Riferimenti normativi: art. 24, comma 3 L. n. 241/1990
Precedenti giurisprudenziali: Tar Brescia, Sez. II, Sentenza n. 32 del 15/01/2020
La vicenda
Un’azienda incaricata di gestire la raccolta di rifiuti collocava cinque secchioni adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati nelle immediate vicinanze di un caseggiato a pochi metri dalle finestre e balconi degli appartamenti dei condomini. Questa decisione comportava un continuo accumulo di immondizia maleodorante, soprattutto nei mesi estivi, generando una situazione gravemente insalubre per i condomini (soprattutto quelli dei piani più bassi) e una lesione del decoro del condominio. I condomini formulavano istanza di accesso all’azienda predetta per visionare il piano di posizionamento dei cassonetti stradali, le relazioni tecniche e ogni altra documentazione connessa e consequenziale necessaria alla tutela in giudizio delle ragioni del condominio per la questione descritta. L’azienda, però, non forniva riscontro alla predetta istanza, limitandosi ad inviare una nota nella quale indicava gli orari di raccolta e pulizia e si rendeva disponibile per un sopralluogo; di conseguenza i condomini citavano l’azienda ed il Comune davanti al Tar, chiedendo accertarsi l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso e il diritto visionare la documentazione richiesta. L’azienda si costituiva e deduceva, in sintesi, la carenza di interesse all’accesso in capo al condominio istante; il Comune si costituiva e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata l’istanza di accesso rivolta all’azienda sopra detta.
La questione
Il condominio è legittimato a conoscere il piano di posizionamento dei cassonetti dell’azienda che gestisce la raccolta di rifiuti?
La soluzione
Il Tar ha dato ragione ai condomini. Secondo i giudici ammnistrativi, il condominio non soltanto è certamente legittimato a richiedere la documentazione relativa al piano dei cassonetti (visto il loro peculiare posizionamento rispetto allo stabile condominiale), ma ha altresì un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l’esibizione; il Tar evidenzia infatti che ogni determinazione in merito alla collocazione dei cassonetti e al loro spostamento o meno è rilevante per i condomini le cui richieste di rimozioni, sono rimaste disattese. Alla luce di quanto sopra il Tar ha dichiarato che il condominio ha diritto di accedere agli atti richiesti e, conseguentemente ha condannato l’azienda a consentire l’accesso alla documentazione richiesta, nonché al pagamento in favore del condominio ricorrente delle spese del giudizio.
Le riflessioni conclusive
La decisione del Tar conferma che la documentazione richiesta dal condominio costituisce un mezzo utile per la difesa dei condomini. Nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela, senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (Tar Brescia, Sez. II, 15/01/2020, n 32). Del resto la vicinanza di numerosi cassonetti, capaci di accogliere rifiuti di numerosi condomini, può non solo provocare inevitabili immissioni intollerabili ma anche concretamente incidere sull’igiene dell’area, deprezzando gli appartamenti interessati dal problema. In tal caso, quindi, il condominio, tramite l’amministratore di condominio, è pienamente legittimato a richiedere lo spostamento dei cassonetti collocati nelle immediate vicinanze degli appartamenti dei condomini atteso che tali contenitori sono capaci di compromettere la qualità della vita della collettività condominiale. A conclusione differente si potrebbe arrivare se il Comune avesse previsto la realizzazione di contenitori esterni interrati per la raccolta differenziata che normalmente emergono dal sottosuolo esclusivamente con una torretta alta meno di un metro (attraverso la quale i rifiuti vengono conferiti). In ogni caso merita di essere evidenziato che la collocazione dei cassonetti ad una distanza inferiore rispetto a quella indicata dal regolamento locale, può determinare una responsabilità a carico della società deputata alla raccolta, qualora, ad esempio, da un incendio del cassonetto possa derivare un danno alle abitazioni private (in genere, è prevista una distanza minima di cinque metri dalle case che scende a tre rispetto agli accessi pedonali e carrabili dei fabbricati).
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