Condominio: si possono tenere animali domestici?

Redazione 07/09/16
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Non si può in nessun caso impedire al proprietario di un appartamento di tenere un animale domestico all’interno del condominio. È quanto emerge dall’ordinanza n. 7170 del 22 luglio 2016 della seconda sezione civile del Tribunale di Cagliari, che ha optato per un’interpretazione estensiva della legge stabilendo che il diritto al possesso di un animale da compagnia non viene meno neanche quando tutti i condomini decidono all’unanimità per il contrario.

 

La decisione del Tribunale di Cagliari

L’ordinanza n. 7170/2016 del Tribunale di Cagliari è particolarmente importante perché si pone in contrasto con l’interpretazione finora maggioritaria della Legge n. 220/2012, che aveva modificato il Codice civile in modo da rendere illegale il divieto di detenzione di animali domestici. Buona parte della giurisprudenza fino ad ora aveva infatti ritenuto che tale disposizione del Codice potesse essere derogata in caso di unanimità dei consensi. La sentenza del Tribunale di Cagliari, invece, decidendo in favore di un cittadino che aveva chiesto di poter tenere il suo cane anche in contrasto con le regole di condominio, ha affermato che la Legge n. 220/2012 “deve reputarsi applicabile, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio resistente, a tutte le disposizioni con essa contrastanti“.

A nulla vale dunque, secondo il Tribunale, la distinzione tra regolamento contrattuale (che viene singolarmente e separatamente accettato dal proprietario all’atto di acquisto dell’appartamento) e regolamento assembleare (che è approvato dalla maggioranza dell’assemblea). Pur essendo infatti, nel caso in questione, il divieto di tenere animali frutto di regolamento contrattuale e dunque unanime, la Legge n. 220/2012 va applicata “indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene” e “indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo”. Il diritto di avere un cane, un gatto o un altro animale domestico, in sostanza, vale anche nel caso di regolamenti condominiali contrastanti entrati in vigore prima del 2012. La norma regolamentare che diffonde da tale precetto, dunque, è “inficiata da nullità”.

Il rapporto tra uomo e animale in Italia e in Europa

La sentenza del Tribunale di Cagliari richiama un orientamento della giurisprudenza italiana ed europea che sempre più chiaramente definisce il rapporto tra uomo e animale come un diritto generale e insindacabile. Il Tribunale cita al riguardo la Legge n. 281 del 14 agosto 1991, che ha condannato “gli atti di crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli animali”, la Legge n. 189/2004, che ha formalmente introdotto i nuovi delitti di “animalicidio” e “maltrattamento di animali”, e la Legge n. 120/2010, che ha disposto l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente. A livello europeo si può citare, oltre alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato dalla Legge 130/2008, che, all’art. 13, stabilisce che l’Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti“.

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