Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2576, depositata in data 2 Febbraio 2018.
Il Tribunale di Paola, quale giudice d’appello, in accoglimento del gravame incidentale proposto da un condominio avverso la sentenza del giudice di pace, condannava due condòmini intervenuti in giudizio a rimborsare al terzo condomino intervenuto parte delle spese legali pagate in eccesso da questi, rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza, in relazione ad un contenzioso promosso da una condomina contro l’intera compagine condominiale, nella quale appunto erano intervenuti volontariamente a sostegno delle ragioni del condominio, altri tre condòmini; giudizio definito con la soccombenza del condominio e degli intervenuti dal giudice di pace di Paola.
Propone ricorso per cassazione uno dei condòmini intervenuti soccombenti in appello, deducendo la violazione degli artt. 1292 e 1123 Cc, per avere il Tribunale travisato la nozione di obbligazione parziaria <<affermata da questa corte a sezioni unite>>, atteso che gli intervenuti avrebbero dovuto <<rispondere dell’obbligazione in favore della controparte del precedente giudizio solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace>>.
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Nel ritenere ciò evidenzia come <<Il tribunale, all’esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l’attrice …., ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle spese il condominio contumace e i tre condomini interventori. Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell’art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse “comune”), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il tribunale ha applicato l’art. 1299 cod. civ. che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Ciò posto, è appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascente dall’art. 97 cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell’art. 63 secondo comma disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, I. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali.>>.
In conclusione, la Corte richiama gli artt. 97 Cpc, 1298 e 1299 Cc, ricordando che, qualora le parti soccombenti siano più di una, il giudice condanna ciascuna di esse al pagamento delle spese, in relazione al rispettivo interesse nella causa, anche in via solidale, qualora abbiano un interesse in comune.
L’obbligazione solidale per legge, come nel caso di specie, poi si si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, e le quote di ciascuno si presumono uguali, salvo diversa statuizione.
Fermo restando che, il debitore che ha pagato per intero il debito ha diritto ad essere rimborsato dagli altri condebitori.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.
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