L’art. 11 del D.L. del 24/04/2017 n. 50 (in G.U. S.O. n. 20/L del 24/04/2017), entrato in vigore lo stesso giorno 24 aprile c.a., prevede e disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte soltanto l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio (c.d. condono fiscale delle liti fiscali pendenti).
L’occasione è buona per definire i processi tributari pendenti, tenendo conto che l’ultimo importante condono c’è stato quindici anni fa (art. 16 della Legge n. 289 del 27/12/2002), ripreso nel 2011 con il limite, però, di Euro 20.000 (art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011).
Questo condono è solo un assaggio di una riforma a più ampio respiro sulla giustizia tributaria, come da anni vado sollecitando (rinvio al mio libro del 2000 “Per un giusto processo tributario” ed al mio progetto di legge n. 1593 del 06 agosto 2014), finalmente messo nero su bianco nel Piano nazionale delle riforme (PNR) allegato al DEF appena approvato dal Parlamento.
In sostanza, il PNR prevede un’ulteriore riforma del processo tributario (dopo il Decreto legislativo n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso buona parte del mio succitato progetto di legge); strumenti telematici; semplificazione degli adempimenti fiscali; operatività delle norme istitutive dell’elenco dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie; riforma generale degli organi della giustizia tributaria, con giudici professionali, competenti, a tempo pieno, presso Tribunali del fisco non più dipendenti dal MEF e con la mediazione gestita finalmente da giudici terzi e non più da organi dell’agenzia delle entrate (vedi Il Sole 24 ore di venerdì 27 aprile c.a.).
L’attuale condono, anche se è un’occasione da valutare attentamente e da non perdere, presenta, però, delle gravi limitazioni che ne potrebbero compromettere la positiva riuscita.
Per evitare ciò, in allegato, ho preparato una proposta di modifica che tenga conto delle seguenti situazioni giuridiche, prendendo come punto di riferimento il precedente condono della citata Legge n. 289/2002, che ebbe notevole successo e fece incassare allo Stato grosse cifre.
Leggi in allegato la proposta di modifica legislativa.
1) Innanzitutto, consentire il condono anche per le controversie in cui sono parti l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, e non soltanto l’agenzia delle entrate. Oltretutto, è stata prevista anche la rottamazione dei ruoli delle entrate regionali e degli enti locali (art. 6-ter D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 dell’01/12/2016).
2) Ritenere definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017, e non come oggi tenere conto soltanto della costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Questa condizione potrebbe creare dei problemi di incostituzionalità, soprattutto per coloro che sono stati costretti a non rispettare il suddetto termine per la mediazione imposta dalla legge e non per loro scelta processuale (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92).
3) Tenere conto sempre dell’esito delle sentenze non passate in giudicato, perché non si può ignorare una pronuncia giurisdizionale e mettere sullo stesso piano chi ha perso e chi ha vinto una causa, dopo aver sopportato, peraltro, costi notevoli per la difesa vittoriosa.
4) Aumentare il numero delle rate per evitare gravi problemi finanziari, che potrebbero scoraggiare i contribuenti veramente interessati al condono. Oltretutto, non bisogna dimenticare che a settembre e novembre 2017 si accavallano le rate della rottamazione dei ruoli, del presente condono e degli acconti (!!!!).
5) Far presente che non sussiste alcun collegamento tra la rottamazione dei ruoli ed il presente condono, se non per quanto riguarda lo scomputo delle somme.
6) Precisare che l’omesso versamento delle rate oltre la prima non determina l’inefficacia del condono.
7) Precisare che il condono è applicabile anche per gli atti introduttivi del giudizio dichiarati inammissibili, sempre tenendo presente i principi sull’abuso del processo già esposti dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 643/2015 a Sezioni Unite; n. 18445/2016; n. 22502/2013; n. 210/2014; n. 1271/2014).
8) Prevedere la possibilità dei rimborsi in caso di giudizi in cui il contribuente è risultato totalmente vittorioso, tenendo presente quanto già esposto al n. 3.
9) In caso di pagamento in misura inferiore a quello dovuto, consentire la regolarizzazione del pagamento medesimo qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore.
10) Chiarire che l’eventuale diniego della definizione è ammesso solo per motivi sostanziali e non prettamente formali.
Secondo il mio modesto parere, quelle sopra esposte sono le principali modifiche da introdurre per rendere più appetibile e vantaggioso il presente condono.
Spero che gli Ordini, le Associazioni ed i Movimenti professionali ed imprenditoriali si attivino per portare avanti l’allegata proposta di modifica in sede di conversione del decreto legge n. 50/2017, attualmente assegnato alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
Solo in questo modo lo Stato potrà incassare non solo i 400 milioni di euro preventivati (peraltro destinati al prestito ponte all’ALITALIA) ma molti di più validi per il monitoraggio.
Lecce, 02 maggio 2017
Leggi in allegato la proposta di modifica legislativa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento