In cosa consiste la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale
Indice
1. La questione: la condotta di partecipazione
Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, confermava un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo che, a sua volta, aveva disposto a carico di una persona la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendosi come l’assistito non fosse mai stato formalmente affiliato alla consorteria mafiosa, né risultavano esserci condotte illecite riconducibili ai reati-fine dell’associazione. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024
30.40 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, per quanto concerne la gravità indiziaria della condotta di partecipazione in capo al ricorrente, gli Ermellini ritenevano come la motivazione addotta nella decisione impugnata fosse conforme al principio di diritto secondo il quale: «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)», (Sez. U -, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021).
Potrebbero interessarti anche:
–In cosa consiste la condotta di partecipazione mafiosa e cosa la distingue dal favoreggiamento personale
–Confisca e sequestro di beni alle mafie: una panoramica
–Associazione: è necessaria la commissione di “reati-fine”?
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in cosa consiste la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il fare parte di un’organizzazione mafiosa richiede un coinvolgimento costante e un impegno a disposizione del gruppo per commettere attività illegali.
Ove ricorrano siffatte condizioni, Inizio modulo
è dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva volta a sostenere l’estraneità del proprio assistito, ove gli venga contestato siffatto reato associativo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento