Dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili e dal suo regolamento esecutivo si desume chiaramente che vanno inseriti nella base di computo della quota di riserva i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a nove mesi e che rispetto ad una base di calcolo così determinata va verificata l’osservanza della disposizione di cui all’art. 3 1. 68/1999, secondo cui “I datori dì lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze – la legge non distingue se con contratto a tempo indeterminato o determinato – lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;”.
Chiarito quindi che la quota di riserva va calcolata anche tenendo conto dei lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a nove mesi, ne consegue che, contrariamente alla tesi dell’Amministrazione scolastica, tale quota non può essere riferita solo al c.d. organico di diritto ma, altresì, al c.d. organico di fatto.
Con la prima espressione, invero, si indica la dotazione organica del personale docente determinata in via previsionale, per l’anno scolastico successivo, secondo modalità e criteri annualmente fissati con decreto interministeriale. Con l’espressione “organico di fatto” ci sì riferisce, invece, a quel necessario adeguamento dell’organico “di diritto” alla situazione di fatto, in modo da tener conto, nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, dell’effettivo fabbisogno di docenti, aggiornato in base ai risultati degli scrutini, alla mobilità e agli incarichi annuali dei docenti, all’autorizzazione di nuovi posti di sostegno in deroga ai limiti generali e altro.
Ed è sulla base del c.d. organico di fatto che vengono poi conferiti gli “incarichi a tempo determinato”, ovvero le assunzioni a tempo determinato per ciascun anno scolastico (da settembre al giugno successivo).
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