Configurabilità delitto di falsità ideologica con atto nullo

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La nullità dell’atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 479)

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 9643 del 5-12-2022

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Torino confermava una condanna per il reato di falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla condanna dell’imputato per i falsi contestati, osservandosi in tal senso come la Corte territoriale non avesse considerato che gli atti oggetto delle citate imputazioni siano stati successivamente e legittimamente annullati in autotutela, con efficacia ex tunc, in conformità a quanto previsto dagli artt. 21-octies e 21-nonies I. n. 241 del 1990.
Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, gli atti suddetti non avrebbero potuti essere ritenuti oggetto di falsificazione in quanto oramai inesistenti.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, una volta consumato il reato di cui all’art. 479 cod. pen. risultano irrilevanti le successive vicende dell’atto ed in particolare l’eventuale revoca con effetto retroattivo o l’annullamento dello stesso nell’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 29-nonies l. n. 241 del 1990 posto che il delitto de quo si consuma, qualora il falso sia contestuale alla formazione dell’atto e sia commesso dall’autore del medesimo, quando lo stesso si sia perfezionato e sia uscito dall’ambito di disponibilità del pubblico ufficiale.
Dunque, per i giudici di piazza Cavour, la nullità dell’atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall’art. 479 c.p., escluso solo dall’originaria inesistenza dello stesso (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 34262 del 22/09/2020).
Orbene, a fronte di tale quadro ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di tali principi.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la nullità dell’atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica.
Difatti, in tale pronuncia, una volta fatto presente che il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. si consuma, qualora il falso sia contestuale alla formazione dell’atto e sia commesso dall’autore del medesimo, quando lo stesso si sia perfezionato e sia uscito dall’ambito di disponibilità del pubblico ufficiale, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, una volta consumato il reato in questione, risultano irrilevanti le successive vicende dell’atto ed in particolare l’eventuale revoca con effetto retroattivo o l’annullamento dello stesso nell’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 29-nonies della legge n. 241 del 1990, in guisa tale che la nullità dell’atto pubblico non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall’art. 479 c.p., escluso solo dall’originaria inesistenza dello stesso.
È dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, sostenere diversamente che la nullità dell’atto pubblico, che si assume falsificato ideologicamente, possa deporre per l’insussistenza dell’illecito penale de quo.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, quindi, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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