Configurabilità reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 c.p.)

Quando è configurabile il reato di cui all’art. 707 cod. pen. (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)?

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 39119 del 17-09-2024

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Indice

1. La questione: inosservanza ed erronea applicazione del reato all’art. 707 cod. pen.


La Corte di Appello de L’Aquila, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, condannava l’imputato alla pena di mesi 4 di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. pen.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 707 cod. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., è sufficiente il possesso o l’immediata disponibilità di attrezzi da scasso, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016; Sez. 2, n. 25599 del 04/05/2022; Sez. 1, n. 19074 del 01/03/2023).
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il reato di cui all’art. 707 cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per la configurabilità di questa contravvenzione, è sufficiente possedere o avere disponibilità immediata di attrezzi da scasso, spettando invece all’imputato giustificare in modo serio la destinazione lecita degli strumenti trovati.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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