Confisca: quale motivazione in tema di patteggiamento?

In tema di patteggiamento, quale motivazione è tenuto ad adottare il giudice che dispone la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen.?

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In tema di patteggiamento, quale motivazione è tenuto ad adottare il giudice che dispone la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 36576 dell’11-09-2024

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Indice

1. La questione: illegittimità della confisca


Il Tribunale di Roma applicava all’imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente, disponendo la confisca della somma di denaro sequestrata.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo l’illegalità della misura di sicurezza della confisca. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come la Corte territoriale avesse fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021).

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3. Conclusioni

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in tema di patteggiamento, quale motivazione è tenuto ad adottare il giudice che dispone la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen.[1].
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, nel patteggiamento, il giudice che ordina la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., deve motivare: 1) le ragioni per cui considera inaffidabili le giustificazioni sulla provenienza dei beni confiscati; 2) l’esistenza di una sproporzione tra i beni e il reddito o l’attività economica dell’imputato.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se tale misura di sicurezza sia stata correttamente disposta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1]Ai sensi del quale: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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