Confisca obbligatoria della casa acquistata con i soldi sottratti al fallimento

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Ai fini della legge penale, nella nozione di profitto del reato sono ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza illecita.

In caso di condanna per il reato di riciclaggio a seguito di patteggiamento scatta la confisca obbligatoria prevista dall’art. 648-quater del codice penale.

 

Decisione: Sentenza n. 6262/2017 Cassazione Penale – Sezione II

Classificazione: Fallimentare, Penale

Parole chiave: #bancarotta, #confisca, #riciclaggio, #fulviograziotto, #scudolegale

 

Il caso.

La socia di una società dichiarata fallita veniva condannata dal Giudice dell’udienza preliminare per il reato di riciclaggio per aver trasferito circa 70mila euro provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta commesso dal fratello e dalla cognata.

La donna propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna.

La ricorrente lamenta che il denaro da lei utilizzato era di provenienza lecita, che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del fratello non ha alcuna rilevanza in ordine alla pronuncia di responsabilità fondata su una prova indiziaria priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 del codice di procedura penale; lamenta inoltre che l’immobile confiscato ha un valore di molto superiore a quello contestato quale profitto del reato.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

 

La decisione.

Il Collegio dapprima puntualizza che «Quanto al primo motivo di ricorso appare opportuno precisare, sul piano dei principi, che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l’ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo)».

La Suprema Corte ritiene congrua la motivazione della Corte di Appello : «La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come dalle risultanze processuali siano emersi con certezza».

Poi affronta il secondo motivo, e così argomenta: «Con riguardo al secondo motivo deve osservarsi che trattasi di confisca obbligatoria disposta ai sensi dell’art. 648 quater co 1 c.p. che prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre o confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in esame l’immobile acquistato con le somme distratte è stato confiscato in quanto profitto del reato di riciclaggio. Nella nozione di profitto del reato vanno infatti ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa, in quanto simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l’obiettivo stesso del reato posto in essere. Questa Corte, ha avuto modo di ribadire che la trasformazione del denaro, quale profitto del reato, in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo prima al sequestro preventivo e poi alla confisca, che può riguardare anche il bene di investimento oggetto di acquisto. E’ stato infatti affermato che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Cass. SSUU n. N. 10280 del 2008 Rv. 238700; Sez. H n. 45389 del 2008; Sez. VI n 11918 del 2014). Correttamente pertanto è stata disposta la confisca dell’immobile».

La Cassazione dichiara quindi inammissibile il ricorso.

 

Osservazioni.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha confermato la corretta applicazione della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono profitto del reato, che scatta – per il reato di riciclaggio – a seguito della condanna basata sul patteggiamento.

E nella nozione di profitto del reato sono ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza illecita «in quanto simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l’obiettivo stesso del reato posto in essere».

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 10280/2008, Sezioni Unite

Cass. 45389/2008 Sez. II

Cass. 11918/2014, Sez. VI

 

Disposizioni rilevanti.

 

Codice di procedura penale

Vigente al: 4-3-2017

Art. 192 – Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

 

Codice penale

Vigente al: 4-3-2017

LIBRO II – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio

Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Articolo 648 quater – Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Sentenza collegata

612650-1.pdf 412kB

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Graziotto Fulvio

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