Come va qualificata la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: qualificazione della confisca del prezzo del reato
Il G.i.p. del Tribunale di Torino accoglieva solo parzialmente una richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 382.317,58 euro, quale profitto del reato, conseguito da una persona sottoposta a indagini per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 e 642, secondo comma, del codice penale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, osservando prima di tutto che il reato ex art. 642 cod. pen. è un reato a consumazione anticipata, che non richiede il conseguimento effettivo dell’indennizzo atteso che l’indennizzo e il vantaggio indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico.
Premesso ciò, la Corte di legittimità evidenziava altresì che, se è vero che non vi è dubbio che il profitto del reato, effettivamente conseguito nel caso di specie, ricomprenda tutte le somme ottenute in ragione della condotta delittuosa, corrisposte al ricorrente o ad altri dall’assicurazione, è altrettanto pacifico, però, che, nel caso di specie, il sequestro è finalizzato alla confisca diretta, trattandosi di una somma di denaro, tenuto conto altresì del fatto che il reato ex art. 642 cod. proc. pen. non è compreso fra quelli per i quali è consentita la confisca per equivalente.
In effetti, le Sezioni unite, sulla scorta di una precedente pronuncia (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015), hanno di recente ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021).
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, per i giudici di piazza Cavour, il Tribunale aveva apoditticamente affermato che “il sequestro finalizzato alla confisca ben può colpire l’intera somma a carico dello stesso indagato” senza valutare la questione in diritto, riguardante la possibilità di confiscare in via diretta (e quindi di disporre il sequestro finalizzato a detta confisca) l’intero profitto del reato nei confronti di un soggetto indagato anche quando – come avvenuto nel caso di specie – questi ne abbia percepito solo una parte.
L’ordinanza del Tribunale, pertanto, era annullata senza rinvio, restando efficace solo il provvedimento del G.i.p., che aveva limitato alla somma ricevuta dal ricorrente l’oggetto del sequestro preventivo.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito come va qualificata la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che tale confisca va qualificata come confisca diretta, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se ricorra questa forma di confisca, ovvero la confisca per equivalente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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