Conflitto di interessi: sanzione disciplinare all’avvocato anche in assenza di danno effettivo al cliente

Redazione 08/11/11

La condotta contraria alle norme deontologiche addebitata all’avvocato che fa da mediatore in una trattativa fra il cliente e una società riconducibile a un proprio stretto congiunto legittima la sospensione per cinque mesi dall’esercizio della professione, a nulla rilevando che il potenziale conflitto di interessi nell’ambito del quale la prestazione è stata resa non si sia risolto in un effettivo pregiudizio a carico dell’assistito. E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza 22882 del 4 novembre 2011.

Nella citata sentenza si legge come il danno effettivo al cliente non sia elemento costitutivo dell’illecito disciplinare accertato. Come precisato dai giudici del Supremo consesso, l’illecito si consuma con il semplice verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L’art. 37 del codice deontologico forense mira, infatti, ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che l’opera dell’avvocato sia stata solo potenzialmente condizionata dai rapporti con la controparte (nel caso in oggetto una società riconducibile alla moglie e alla suocera). A voler utilizzare le categorie del diritto penale, l’illecito contestato al professionista è, in sostanza, un illecito di pericolo e non di danno, di modo che l’asserita mancanza di danno si configura irrilevante ai fini dell’addebito, perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

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