Conflitto di giurisdizione tra giudice civile e giudice amministrativo

Redazione 16/04/18
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Conflitto di giurisdizione: le Sezioni Unite chiariscono i rapporti

La Corte di Cassazione a sezioni unite è stata chiamata a pronunciarsi in materia di conflitto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice civile, con l’ordinanza n. 8901 dell’11 aprile scorso, affermando che “qualora il g.a., adìto in riassunzione di una controversia su cui altro giudice abbia declinato la giurisdizione, la assuma in decisione nella prima udienza fissata per la discussione, ai sensi dell’art. 71 c.p.a., senza manifestare l’intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. e comunque senza esternare dubbi sulla giurisdizione, indicando di rimetterli alla decisione riservata e senza neppure precisare di volersi riservare a norma dell’art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare conflitto e non può più elevarlo nemmeno utilizzando il secondo inciso del comma 3 dell’art. 73. La preclusione del conflitto si verifica anche qualora il g.a., investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più domande subordinate, abbia nella prima udienza manifestato dubbi sulla giurisdizione riguardo alla sola o alle sole domande subordinate e, quindi, elevi successivamente il conflitto, previo esercizio del potere di cui al detto comma 3, riguardo alla domanda principale.”

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Il caso di specie

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui, il giudice investito di una controversia in riassunzione, a seguito di dichiarazione d’incompetenza pronunciata d’ufficio dal giudice precedentemente adito, può sollevare in prima udienza la propria incompetenza, qualora la ritenga sussistente. Se lascia decorrere questo momento, senza neppure sollevare dubbi o riservarsi a norma dell’art. 186, perde la possibilità di elevare il conflitto di giurisdizione. Nella fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, la giurisdizione è stata riconosciuta radicata in capo al giudice amministrativo, il quale non avrebbe sollevato nei termini concessi dalla legge, il conflitto con il giudice civile. Analogamente, la Corte afferma che la preclusione matura anche nell’ipotesi in cui il giudice sollevi dubbi solo con riferimento alle domande subordinate e non in relazione alla domanda principale.

In particolare, trascorsi i tempi di legge, la facoltà di sollevare il conflitto non è esercitabile nemmeno attraverso il potere di cui all’art. 73, comma 3, c.p.c.

Redazione

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