L’amministratore di condominio è socio ed amministratore unico dell’impresa scelta dall’assemblea per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel caseggiato. Si può parlare di conflitto di interessi?
riferimenti normativi: artt. 2373 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013
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Indice
1. La vicenda
Un condomino impugnava la delibera dell’assemblea del condominio nella parte in cui aveva deciso l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e della rete fognaria condominiali, affidandoli ad una società di cui l’amministratore di condominio era anche socio ed amministratore unico. Nel corso del giudizio la delibera veniva revocata dall’assemblea; di conseguenza il Tribunale, preso atto della situazione, dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, faceva gravare le spese giudiziali a carico del condominio, ritenendo vi fosse un conflitto di interessi tra il deliberato e l’amministratore. Il condominio si rivolgeva alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado riformavano la decisione impugnata, condannando al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio il condomino attore, ritenendo che la qualità di socio ed amministratore unico della società aggiudicataria rivestita dall’amministratore di condominio non fosse causa di invalidità della delibera, non risultando nemmeno allegato che questi avesse indotto in un qualche errore l’assemblea, viziandone la volontà. La questione passava all’esame della Cassazione. Il soccombente condomino, infatti, ricorreva in cassazione evidenziando, da un lato, che la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di annullamento della delibera impugnata in quanto, in relazione al fatto denunciato, il ricorrente avrebbe dovuto attivare la procedura di volontaria giurisdizione nei confronti del suo legale rappresentante (nella specie chiedendone la revoca) e, dall’altro, che erroneamente, al fine di individuare il soccombente virtuale ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio, i giudici di secondo grado avevano ritenuto irrilevante che l’amministratore, socio ed amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori, fosse chiaramente portatore di un interesse personale in conflitto con quello condominiale.
2. La questione
Se l’amministratore è socio e amministratore unico della ditta appaltatrice che eseguirà lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo sussiste un conflitto di interessi con il condominio?
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3. La soluzione
La Cassazione ha ritenuto condivisibile la decisione di secondo grado. Come hanno notato i giudici supremi il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della delibera assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva. Secondo la Cassazione, però, il conflitto in questione si deve escludere qualora l’amministratore di condominio presenzi ma non partecipi all’assemblea e non abbia diritto di voto, a meno che (ma la circostanza non è stata addotta) sia egli stesso condomino.
4. Le riflessioni conclusive
In linea generale si parla di conflitto di interessi ogni volta che, potenzialmente o effettivamente, un condomino o l’amministratore si trovino in una situazione conflittuale relativamente alla gestione della cosa comune. È possibile parlare di conflitto di interessi come causa di annullamento di una delibera assembleare, solo in relazione a coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione di una delibera condominiale. In ogni caso la Cassazione ha già affermato che, in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cass. civ., Sez. II, 16/05/2011, n. 10754). Il ragionamento vale anche in relazione all’amministratore. In ogni caso è onere di colui che impugna la delibera per l’esistenza di un conflitto fornire la c.d. prova di resistenza, ovvero che la decisione sarebbe stata diversa escludendo il voto del soggetto in conflitto (Cass., sez. II, 11/02/2019, n. 3925). In quest’ottica si è notato che, in mancanza di prove, non può farsi discendere l’esistenza di un conflitto di interessi dal solo rapporto di collaborazione tra un delegato e l’amministratore (Trib. Milano 10 maggio 2019). Valida anche la delibera che riconosce un compenso straordinario all’amministratore con il voto favorevole di una sua collaboratrice, portatrice di deleghe. Del resto, non è neppure possibile impugnare una delibera assembleare, contestando la scelta fatta dall’assemblea condominiale di affidare un appalto di lavori alla ditta di cui è titolare un altro condomino, a meno non si dimostri che i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa rispetto al corrispettivo da versare all’impresa del condomino in asserito conflitto.
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