Promozione Lingua dei Segni: confronto leggi regionali

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La fruizione di servizi pubblici in Italia continua ad essere, ancora oggi, oggetto di disuguaglianze che non si limitano al noto divario territoriale tra Nord e Sud ma che interessano anche le regioni del Centro – Nord.
Tale problematica potrebbe essere connessa anche al decentramento delle competenze affidate in via residuale alle regioni, così come disposto dall’art 117 della Costituzione italiana per le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.
Tra le materie di competenza residuale delle regioni vi è anche la promozione e la diffusione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) che, nonostante sia stata riconosciuta ufficialmente il 19 maggio 2021 con l’articolo 34-ter Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva del Decreto Sostegni bis, ancora oggi non riceve riscontri adeguati. Le diverse leggi regionali non garantiscono uniformità ed uguaglianza dei cittadini sordi.
Considerando che in tale contesto vi sono normative più garantiste di altre, va da sé che sordi provenienti da regioni diverse fruiscono dei servizi pubblici in maniera differente. L’autonomia delle regioni che troppo spesso incrementa le disuguaglianze tra territori, dovrebbe rispettare in ogni caso il principio di uguaglianza ex. Art 3 cost., ma senza un quadro nazionale di riferimento rischia di trasformare in privilegi quelli che per legge sono diritti fondamentali.
Attraverso la comparazione con le regioni italiane maggiormente garantiste in materia è possibile cogliere gli aspetti da emulare in tutta la penisola per colmare il cospicuo divario presente nel territorio ed adottare linee comuni di intervento per garantire l’uguaglianza tra tutti i sordi italiani. In particolar modo è doveroso porre attenzione sui temi dell’istruzione ed inclusione scolastica, portando ad esempio il progetto pilota della regione Puglia in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 all’art.17.

Indice

1. Lingua dei segni e competenza residuale delle regioni


Le regioni d’Italia già prima del riconoscimento ufficiale della LIS avvenuto con la conversione in legge [1] del Decreto Sostegni, promuovevano il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’utilizzo della LIS in attuazione degli articoli 3[2] e 117[3] della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379.
Con la promozione della LIS, dunque, le regioni mirano ad integrare la comunità dei sordi nella società tramite la rimozione delle barriere alla comunicazione che limitano la partecipazione di questa minoranza linguistica alla vita collettiva. Sebbene la LIS sia stata riconosciuta come lingua ufficiale si è ancora molto distanti da un’effettiva inclusione sociale delle persone sorde, soprattutto nelle regioni che non prevedono uno specifico
piano d’azione: la normativa della regione Abruzzo, ad esempio, è poco garantista rispetto a quella di altre regioni come Lazio, Lombardia e Puglia. Nonostante l’autonomia di indirizzo politico sia diversa di regione in regione il fine ultimo dovrebbe essere il rispetto dei diritti dei cittadini e la loro tutela. Ponendoci tale obiettivo per migliorare lo status attuale delle persone sorde è utile adottare un approccio comparativo ed analizzare l’apparato normativo delle regioni maggiormente garantiste. Di estrema attualità è il progetto della regione Puglia per aver introdotto l’insegnamento della LIS nelle scuole, luogo chiave per l’insegnamento dell’inclusione del diverso. La comunicazione è strumento di inclusione, per questo motivo l’utilizzo della lingua dei segni è indispensabile soprattutto durante l’età dell’apprendimento.

2. Legge regione Abruzzo sulla promozione della lingua dei segni in Abruzzo


La Regione Abruzzo con la Legge regionale 17 aprile 2014 n. 17[4] promuove[5] la piena integrazione
dei sordi nella società e la rimozione degli ostacoli esistenti garantendo il rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà degli stessi.
L’approccio della legge regionale abruzzese appare puramente teorico poiché oltre alla suddetta disposizione nulla dice sul piano di attuazione della stessa.

3. Integrazione dei sordi in Lombardia con la legge regionale n.20 del 2016


La legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20[6] della regione Lombardia, a differenza dell’Abruzzo, oltre al rispetto, alla promozione della Lingua dei Segni, alla prevenzione e la cura della sordità[7], favorisce la piena realizzazione delle persone sorde fin dalla tenera età tramite l’insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie[8], nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, delle competenze degli enti locali[9] . Sennonché non si evincono riferimenti sul piano di attuazione ed intervento della stessa disposizione. L’inclusione sociale dei sordi a partire dalla scuola è fondamentale poiché è in questo periodo di formazione che avviene l’apprendimento e l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Non tutti i sordi utilizzano la lingua dei segni per comunicare, alcuni di essi, piuttosto, preferiscono l’ausilio di apparecchi acustici o impianti cocleari [10]; tale possibilità di scelta tra i vari mezzi di comunicazione è ribadita nella legge regionale in questione proprio per favorire l’accessibilità. Tra le modalità di intervento la L.R. 20/2016 promuove l’accessibilità ai luoghi di lavoro, ai servizi sanitari, le pari opportunità[11] e l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico[12] con forme di comunicazione e informazione adeguate. Tale aspetto non viene minimamente considerato in altre normative regionali, ciò ovviamente non permette la medesima fruizione dei servizi pubblici.


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4. Accessibilità delle persone sorde nel Lazio


La legge della regione Lazio del 28 Maggio 2015, n. 6 [13], in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione dei diritti di tutte le persone sorde alla comunicazione, all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative [14] tramite la promozione di corsi di alfabetizzazione ed interpretariato LIS, soprattutto per il personale scolastico e sanitario [15]. Questo è un primo punto fondamentale: la maggior parte degli impiagati, infatti, non sono formati per l’accoglienza nelle strutture delle persone sorde che rimangono escluse da qualsiasi tipo di servizio. Gli studenti sordi laziali, secondo quanto stabilito dalla normativa, sono supportati con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS con l’impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l’apprendimento e la comunicazione delle persone sorde nell’ottica di un modello di bilinguismo e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie [16]. Essere bilingue significa avere la possibilità di scegliere in quale modo poter interagire all’interno della comunità, attraverso la LIS o la comunicazione verbale. L’integrazione delle persone sorde è resa possibile anche attraverso intese con le emittenti [17] pubbliche e private locali prevedendo sottotitolazione adeguata e traduzione simultanea in LIS per telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale; ma anche grazie alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone [18] comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale. La legge regionale 6/2015, inoltre, predispone anche delle iniziative per favorire il dialogo tra sordi e persone udenti tramite manifestazioni [19], convenzioni, collaborazioni, intese con associazioni, enti privati e pubblici [20]; inoltre incentiva l’istituzione dello screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive presso ogni punto nascita regionale [21], e la formazione di equipe di sostegno ai sordi e alle loro famiglie e l’attivazione di appositi sportelli presso le ASL [22].

5. Inclusione ed istruzione delle persone sorde in Puglia


La promozione della lingua dei segni nella regione Puglia è sancita dall’art, 17 della legge regionale n.51 del 30-12-2021 riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022”. La regione puglia promuove l’inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini con disabilità sensoriale, attraverso l’abbattimento di qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione per favorire l’accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. Affinché ciò sia possibile la Regione Puglia prevede la presenza di interpreti di lingua dei segni o strumenti tecnologici che possano agevolare la comunicazione delle persone sorde almeno nelle strutture pubbliche principali. In attuazioni dell’Art 17 comma 1 lettera a della legge regionale n.51 del 30-12-2021 a fine dicembre 2022 è stata presentata il l’iniziativa regionale nata da una proposta di legge del Consigliere Giuseppe Tupputi in attuazione della legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51 all’art.17, che promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST)[23] . Il progetto pilota regionale dedicato all’inclusione sociale e all’integrazione scolastica delle persone sorde, prevede due assi d’intervento [24]:

  • attivazione di servizi di interpretariato nei luoghi chiave quali pubbliche amministrazioni/strutture socio sanitarie/ tribunali ecc. a cura dell’Assessorato regionale al Welfare
  • organizzazione di corsi di insegnamento della LIS nelle scuole secondarie di primo grado a cura dell’Assessorato all’Istruzione

L’ente regionale, inoltre, promuove la stipula di accordi o protocolli d’intesa per la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione delle persone.

6. Leggi regionali a confronto


Utilizzando un approccio comparativo e confrontando le leggi regionali sulla promozione della Lingua dei Segni di Abruzzo, Lazio, Lombardia e Puglia possiamo notare le diverse finalità e modalità d’intervento. Sebbene le diverse leggi regionali appaiano tutte carenti di fronte al recente riconoscimento ufficiale della lingua dei segni, ve ne sono alcune come quelle citate maggiormente garantiste dalle quali quelle più arretrate potrebbero prendere spunto cominciando con l’assunzione di più interpreti di lingua dei segni da collocare soprattutto all’interno degli uffici pubblici. Mentre l’Abruzzo si prefigge solo teoricamente di abbattere le barriere alla comunicazione tramite la promozione della LIS senza specificare alcuna modalità di intervento, la Lombardia e il Lazio si spingono oltre agevolando l’integrazione dei sordi tramite la previsione di interpreti, strumenti di comunicazione e il coinvolgimento di enti e aziende sanitarie. Di estrema attualità è il progetto della regione Puglia dedicato all’inclusione e all’integrazione scolastica. L’insegnamento della Lingua dei segni nelle scuole potrebbe risultare estremamente benefico per i ragazzi sotto un duplice aspetto: personale, favorendo il processo di inclusione, crescita e formazione del ragazzo nella comunità scolastica facilitando il suo apprendimento e il confronto con i professori. D’altra parte sotto un aspetto interpersonale poiché l’insegnamento della lingua dei segni è utile a favorire l’integrazione dello stesso con i compagni di classe i quali, al contempo, hanno l’occasione di apprendere una nuova lingua. Inoltre, Introdurre la LIS a scuola è importante non solo per conoscere la grammatica della lingua dei segni, ma anche e soprattutto per insegnare la cultura sorda affinché gli udenti vengano a conoscenza di piccole abitudini che possono agevolare la comunicazione con le persone sorde come scandire bene le parole, non girarsi di schiena mentre si parla, non ridere davanti a gesti e suoni emessi dalle persone sorde e così via. Anche la Legge 104/92, all’art.12, stabilisce il diritto all’integrazione garantito per tutto il percorso educativo dei ragazzi. Quindi da una parte si parla di integrazione fisica tra le persone, dall’altra c’è l’inclusione che permette a tutti, indistintamente, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo ed in qualsiasi situazione di essere cittadini e cittadine a tutti gli effetti. L’inclusione, in altre parole, è un processo globale che coinvolge tutti riconoscendo la diversità come ricchezza. Considerando che l’insegnamento della lingua dei segni nella scuola è regolamento in una sola regione italiana, è difficile pensare alla piena realizzazione del diritto di eguaglianza di uno studente sordo del Lazio, ad esempio, rispetto ad uno studente sordo pugliese. A questo punto la domanda sorge spontanea: è legittimo che l’istruzione e l’integrazione scolastica siano garantite diversamente ai cittadini italiani in relazione al luogo di residenza? L’integrazione e l’inclusione scolastica sono fondamentali non solo per diminuire le diseguaglianze delle opportunità formative, ma anche per favorire l’inserimento dei ragazzi nel mercato del lavoro e il rispetto della persona. Per tutti questi motivi tutti gli studenti, futuri lavoratori, dovrebbero avere le stesse possibilità di integrarsi nella scuola al fine di sviluppare la propria autonomia. Per limitare l’insuccesso scolastico e rimuovere le barriere alla comunicazione che impediscono un’integrazione reale è necessario che la scuola valorizzi la persona e la sua identità.

7. Conclusioni e considerazioni


A fine comparazione possiamo affermare che il riconoscimento ufficiale della LIS avvenuto con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni, 19 maggio del 2021, rappresenta solo un punto di inizio, e non d’arrivo, verso il riconoscimento dei diritti umani e sociali dei sordi e l’inclusione di questi ultimi nella società. È evidente la necessità di adottare delle linee di intervento volte ad abbattere le barriere alla comunicazione ed a ridurre le disuguaglianze regionali riguardanti la comunità sorda. Affinché ci sia unitarietà nella disciplina sembrerebbe necessario il passaggio della competenza sulla lingua dei segni dalle Regioni allo Stato, solo in questo modo sarà possibile garantire uguaglianza a tutti sordi. Il rispetto della cultura sorda, la tutela della minoranza linguistica, l’integrazione delle persone sorde, la loro partecipazione nella società e il riconoscimento dei loro diritti non possono assolutamente essere collocati nelle “competenze residuali” attribuite alle regioni; queste ultime piuttosto dovrebbe adeguarsi ad una normativa nazionale favorendo la sua applicazione. Fintantoché la competenza rimarrà alle attuali condizioni, regioni poco garantiste come l’Abruzzo dovranno far riferimento a modelli legislativi più all’avanguardia già applicati in altre regioni come Lazio, Lombardia e Puglia. Per permettere la tutela e l’integrazione della società sorda bisognerebbe inserire figure professionali nelle scuole di ogni grado, in modo che i bambini sordi possano apprendere la LIS nell’età dell’apprendimento favorendo così anche la comprensione dell’italiano, e in tutte le università. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali hanno il dovere di garantire la parità dei diritti e promuovere le azioni che concorrono alla realizzazione e al pieno sviluppo della persona umana e alla sua effettiva partecipazione nella società. Tutto ciò è possibile solo grazie al diritto, strumento di cambiamento che mette in discussione la prassi più consolidata adeguandosi alle mutevoli esigenze sociali per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

  1. [1]

    Legge 21 maggio 2021, n. 69, (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 21)

  2. [2]

    Art. 3 della Costituzione, Principi fondamentali
    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  3. [3]

    Articolo 117 della Costituzione, parte II Ordinamento della Repubblica, Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni
    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […].

  4. [4]

    Legge regionale 17 aprile 2014, n. 17, “Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14017/Intero.asp.

  5. [5]

    Art. 1 L.R. 17 Aprile 2014, n. 17.

  6. [6]

    Legge Regionale 5 agosto 2016 , n. 20, “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002016080500020&view=showdoc&iddoc=lr002016080500020&selnode=lr002016080500020.

  7. [7]

    Art.1 L.R. 5 Agosto 2016, n. 20.

  8. [8]

    Art.4 comma 1 lettera b) L.R. 5 agosto 2016, n. 20.

  9. [9]

    Art. comma 1, lettera b) L.R6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

  10. [10]

    Art.4 comma 1 lettera e) L.R. 5 agosto 2016, n. 20.

  11. [11]

    Art.3 comma 1 lettera f) L.R. 5 agosto 2016, n. 20.

  12. [12]

    Art.3 comma 1 lettera e) L.R. 5 agosto 2016, n. 20.

  13. [13]

    L.R. 28 Maggio 2015, n. 6 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale”, https://consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/vw=leggiregionalidettaglio&id=9212&sv=vigente#:~:text=La%20Regione%2C%20con%20appositi%20regolamenti,professionalizzante%20nel%20settore%20della%20sordit%C3%A0.

  14. [14]

    Art.1 comma 1 L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  15. [15]

    Art.3 comma 2 L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  16. [16]

    Art.2 comma 1 lettera b) L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  17. [17]

    Art.2 comma 1 lettera d) L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  18. [18]

    Art.2 comma 1 lettera c) L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  19. [19]

    Art.2 comma 1 lettera e) L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  20. [20]

    Art.2 comma 1 lettera g) L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  21. [21]

    Art.3 comma 1 L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  22. [22]

    Art.3 comma 3 L.R. 28 Maggio 2015, n. 6.

  23. [23]

    Regione Puglia: la lingua dei segni sarà insegnata alle scuole medie, in sito ufficiale ENS Puglia https://www.ens.it/regionepuglia-la-lingua-dei-segni-sara-insegnata-alle-scuole-medie/

  24. [24]

    Ibidem

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Cristina D’Armi

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