Confermate anche per il 2016 le nuove misure relative ai congedi parentali e alla loro fruizione ad ore. La riforma dei congedi parentali e quindi anche la possibilità di fare uso dei congedi ad ore, è stata infatti finalmente resa stabile dal Governo. Il D.lgs 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, conferma le nuove regole sui congedi parentali, rendendo in sostanza permanenti i nuovi congedi parentali come riformati di recente dal D.lgs 80/2015, che inizialmente li aveva limitati sperimentalmente al solo anno 2015. Tali misure sono state stabilizzate con il recente decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, che all’articolo 42 comma 2 ha individuato le necessarie coperture economiche in misura pari a circa 130 milioni di euro annui. Il decreto di stabilizzazione della riforma, segue di appena un mese la circolare n. 152/2015 INPS che aveva provveduto a fare chiarezza sull’attuazione del D.lgs 80/2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega 183/2014( jobs act), disponendo la fruizione del congedo parentale in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva. La nuova legge sul congedo parentale aveva infatti inserito alcune importanti modifiche al D.lgs 151/2001, noto come Testo Unico su maternità e paternità, già ritoccato all’articolo 32 dalla riforma Fornero del 2012 prima, e dalla Legge di stabilità 2013. Con il D.lgs 80/2015, attuativo della delega contenuta nel jobs act, il legislatore era infatti nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo, un criterio di applicazione generale anche in assenza di una contrattazione collettiva. Come noto la circolare n. 152/2015 INPS, dirimendo le residuali resistenze, aveva quindi stabilito che per il futuro, anche in presenza di situazioni non regolate dalla contrattazione collettiva, doveva essere applicato il D.lgs 80/2015 jobs act così come regolamentato. La circolare INPS 152/2015 si era espressa infatti con chiarezza dirimendo qualsiasi dubbio interpretativo e affermando che “ in assenza di contrattazione collettiva la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale “.
Il fatto che la chiarificazione dell’INPS fosse arrivata soltanto il 18 agosto, considerando soprattutto la limitata durata temporale del provvedimento, non aveva mancato di suscitare polemiche, critiche e confusione sull’uso e la reale utilità del provvedimento.
La legge, quanto alla possibilità di fare uso dei congedi parentali ad ore, definita da subito come sperimentale, era infatti originariamente in vigore solo limitatamente al 31 dicembre 2015.
Solo adesso, con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento del provvedimento e quindi la sua conferma strutturale, si potrà verificare quanto tali misure potranno essere utilizzate e quindi considerate utili ai fini del sostegno alla maternità.
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