L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19, ha introdotto un congedo per la cura dei minori durante il periodo di sospensione di scuola e servizi educativi per l’infanzia. Lo stesso decreto ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso legge 104.
La legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte, con modificazioni, il decreto Rilancio, ha esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid-19 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.
A partire dal 19 luglio, data di entrata in vigore della legge, il congedo parentale può essere utilizzato anche in modalità oraria. L’applicazione per presentare la domanda di congedo Covid-19 è stata aggiornata per dar seguito alle nuove disposizioni.
Nel messaggio 11 agosto 2020, n. 3105 sono presenti le indicazioni per presentare la domanda di fruizione oraria del congedo Covid-19.
Con la circolare INPS 8 luglio 2020, n. 81 l’Istituto illustra le novità introdotte dal decreto Rilancio riguardo alla durata del congedo Covid-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi legge 104.
Nella circolare sono forniti tutti i dettagli, le informazioni sulla compatibilità del congedo Covid-19 con il bonus baby-sitting e il bonus centri estivi e le istruzioni per i datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.
Congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
Con la circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132, l’Istituto fornisce le nuove disposizioni in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.
In particolare, è possibile avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno della scuola, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Con il messaggio 15 dicembre 2020, n. 4718 l’Istituto comunica che è disponibile il servizio online per la compilazione e l’invio delle domande.
Congedo Covid-19 per sospensione didattica in presenza o centri assistenza
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cosiddette zone rosse del territorio nazionale, e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
La circolare INPS 12 gennaio 2021, n. 2 fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per le due categorie di destinatari tutelate, specificando i requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.
Per i datori di lavoro privati sono, inoltre, illustrate le istruzioni contabili per la compilazione delle denunce contributive e per il relativo conguaglio.
La procedura per l’invio online delle domande di Congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza è illustrata nel messaggio 5 febbraio 2021, n. 515.
Collaboratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. È quanto disposto dall’articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto, i contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020, per i quali l’INPS ha inviato gli Avvisi di pagamento pagoPA con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Maggiori dettagli saranno forniti in una circolare di prossima pubblicazione.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda?
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito ✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
Chi sono i beneficiari Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
Come possono fare domanda?
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Con il messaggio 5 marzo 2021, n. 950 l’INPS comunica che, per la fruizione del bonus baby-sitting, il termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte, tramite il servizio online, è stato prorogato al 30 aprile 2021.
La proroga riguarda tutte le domande accolte, o in via di accoglimento, relative ai periodi interessati dalle misure previste dal decreto Cura Italia, dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori-bis:
dal 5 marzo al 31 agosto 2020;
dal 9 novembre al 3 dicembre 2020.
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
– lavoratori dipendenti del settore privato; – lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; – lavoratori autonomi iscritti all’INPS; – lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus: ✓ è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche; ✓ l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). ✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio; ✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
Come presentare la domanda?
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
✓ WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
✓ PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
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