Connessione teleologica: serve identità tra autori dei reati?

È necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e del reato mezzo per configurare la connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), c.p.p.?

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È necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e del reato mezzo per configurare la connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), c.p.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 456398 del 4-12-2024

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Indice

1. La questione: competenza per territorio in riferimento a reati con connessione teleologica


Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in relazione a tutti i reati contestati, enunciando quella del Tribunale di Torino in composizione collegiale, al quale aveva disposto trasmettersi gli atti, nell’ambito di un processo instaurato a carico di persona imputate per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 640, 648 e 629 cod. pen..
In particolare, siffatto Tribunale di Ivrea reputava applicabile la deroga alle ordinarie regole di determinazione della competenza territoriale, ex art. 328 cod. proc. pen., in correlazione alla presenza, fra quelle contestate, di fattispecie rientranti nel novero di quelle di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.; la competenza per territorio, pertanto, veniva individuata a norma dell’art. 16 comma 1 cod. proc. pen., fermo restando che tutti i reati contestati erano considerati tra loro connessi, o in quanto volti ad agevolare l’associazione ex art. 416-bis cod. pen., ovvero per esser stati posti in essere nel medesimo contesto criminale.
Dal canto suo, il Tribunale di Torino in composizione collegiale, in seguito al rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. del Tribunale della medesima città, rilevava la sussistenza di un conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Ivrea.
Nel dettaglio, tale decisione si fondava sulla ritenuta insussistenza del presupposto della connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen., fra i fatti contestati al capo 10 e alcuna delle ulteriori fattispecie criminose contestate nel decreto che dispone il giudizio. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva competente il Tribunale di Ivrea.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai “fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen.[1] e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato” (Cass. pen, Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e del reato mezzo per configurare la connessione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), c.p.p..
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, per la configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), c.p.p. e il conseguente spostamento della competenza territoriale, non è necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e del reato mezzo, fermo restando che è però necessario accertare che l’autore del reato mezzo fosse consapevole della finalità della sua condotta nell’ambito di un altro reato.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta connessione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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