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La vicenda
I giudici d’Appello riformavano la sentenza del Tribunale, che aveva accolto, previa riunione dei giudizi, i ricorsi proposti da Tizio, Caio, Sempronio e Mevia, tutti dipendenti del Comune Alfa inquadrati nell’area D ed iscritti nell’elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari dell’avvocatura comunale, i quali avevano convenuto in giudizio l’ente territoriale rivendicando il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nella misura massima prevista dall’art. 10 del CCNL 22.1.2004 per la valorizzazione delle alte professionalità. Secondo i giudici di secondo grado, il Comune non aveva istituito ed individuato le posizioni organizzative e gli incarichi di alta professionalità e con il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato nell’anno 2007, aveva soltanto dettato disposizioni di carattere generale e programmatico, sicché in assenza di specifica istituzione doveva essere escluso il preteso diritto soggettivo degli appellati a percepire il trattamento accessorio rivendicato.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Tizio, Caio, Sempronio e Mevia si rivolgevano alla Cassazione, deducendo, in particolare:
- la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto, secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dal Comune Alfa, poiché incentrato sull’art. 27 del CCNL 14.9.2000, disposizione contrattuale che, anche se menzionata dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, non era stata posta a fondamento della pretesa, né aveva costituito oggetto di un contraddittorio fra le parti;
- la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 345 cod. proc. civ. e la “omessa pronuncia sul punto in relazione ai nuovi documenti prodotti in appello”, dal momento che i giudici di secondo grado avrebbero fondato la decisione su documenti inammissibilmente depositati solamente in grado di appello. I ricorrenti specificavano che sia il regolamento del 2015 che il CCNL 14 settembre 2000 potevano e dovevano essere prodotti nel giudizio di primo grado e asserivano che ai “contratti collettivi del lavoro pubblico contrattualizzato” non sarebbe applicabile il principio iura novit curia né invocabile l’orientamento, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, sull’insussistenza di un onere di allegazione dei CCNL pubblici.
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La pronuncia della Suprema Corte
La Corte di Cassazione dava torto ai ricorrenti ribadendo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”.
Dunque, gli Ermellini rigettavano il ricorso e condannavano i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
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