Consacrato dalle sezioni unite il principio secondo cui L’avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha efficacia interruttiva del corso della prescrizione

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Con recente sentenza pubblicata il 5 giugno 2007, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno finalmente posto termine all’annoso e prolungato contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibile efficacia interruttiva del corso della prescrizione, per effetto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso ai sensi dell’art.415-bis del Cpp.

La questione è insorta in seguito alla proposizione di ricorso per Cassazione ad opera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, avverso una sentenza emessa dal Giudice Monocratico dello stesso Tribunale in data 10 aprile 2006, con la quale veniva dichiarata l’estinzione del reato in imputazione, per intervenuta prescrizione.

Nella fattispecie, il Tribunale di Belluno aveva con la propria decisione dichiarato non doversi procedere, per essersi il reato estinto per prescrizione, nei confronti di C.I., imputato per il delitto di cui all’articolo 495 del Cp – commesso in data 2 giugno 2000 – per avere falsamente dichiarato agli agenti della Questura, all’atto della formazione del proprio cartellino fotosegnaletico, di chiamarsi C.P.

Essendo per il reato ascritto prevista una pena edittale non superiore ad anni tre di reclusione, il Tribunale bellunese ha ritenuto applicabile l’articolo 157 del Cp nella formulazione antecedente alla riforma dei termini di prescrizione, di cui alla legge n.251 del 2005, facendo tale ultima normativa (con l’art.10), comunque salva l’applicazione delle disposizioni più favorevoli ex art.2 c.p., qualora i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi rispetto alla previgente disciplina.

Alla luce della normativa precedente – pienamente applicabile al caso di specie, secondo il Tribunale – il reato in trattazione si doveva prescrivere in cinque anni, decorrenti dal momento della consumazione e, atteso che il decreto di citazione a giudizio dell’imputato, quale primo atto interruttivo della prescrizione, era stato emesso in un momento successivo all’esaurimento del termine utile per l’esercizio dell’azione penale, il reato doveva senza dubbio intendersi prescritto e dichiararsi come tale con sentenza di non doversi procedere.

Come più sopra riferito, il Procuratore della Repubblica aveva immediatamente interposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, deducendo quale esclusivo motivo di gravame la violazione dell’articolo 160 c.p. in relazione all’articolo 415-bis c.p.p.

Secondo il magistrato ricorrente infatti, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art.415-bis del Cpp, poteva costituire valido atto ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione, seppur non espressamente indicato nell’elenco degli atti aventi tale efficacia di cui all’art.160 c.p., e ciò perché, come ritenuto da buona parte delle recente giurisprudenza (Cass.pen.sez.V, 17 febbraio 2005, Marocco; Cass.pen.sez.V, 16 giugno 2005, Goegan; Cass.pen.sez.II, 10 febbraio 2006, Cameli), l’avvertimento per l’indagato della facoltà di sottoporsi ad interrogatorio, contenuto nell’articolo 415-bis, equivarrebbe all’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio ex art.375 c.p.p., espressamente previsto dall’art.160 del Cp quale atto interruttivo della prescrizione.

Sulla base di tali premesse pertanto, doveva discendere per il Procuratore della Repubblica il corollario secondo il quale il reato ascritto al prevenuto non si era ancora prescritto all’atto della pronuncia della decisione impugnata, essendo stato legittimamente interrotto il corso della prescrizione dall’emissione dell’avviso di concluse indagini e, quindi, spostato in avanti della metà, sino al dicembre 2007.

L’intricata questione è stata così rimessa al vaglio del Primo Presidente della Suprema Corte, che ha assegnato la causa alle Sezioni Unite Penali, attesa la conclamata esistenza, sul punto, di un vivo contrasto giurisprudenziale in atto.

Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno subito riconosciuto con la decisione in commento la sussistenza di un ampio contrasto giurisprudenziale sul punto in discussione, suffragato dalla presenza di parte della giurisprudenza (Cass.pen.sez.V, 11 novembre 2004, Della Calce; Cass.pen.sez.IV, 29 marzo 2006, Buraschi; Cass.pen.sez.IV, 3 maggio 2006, Papaveri), secondo la quale l’avviso di conclusione delle indagini ex art.415-bis c.p.p. non può affatto rivestire le caratteristiche dell’atto interruttivo della prescrizione, atteso che l’elenco degli atti interruttivi contenuto nell’articolo 160 del Cp deve ritenersi assolutamente tassativo, quale numerus clausus integrabile direttamente dal solo legislatore e che, in ogni caso, in materia penale vige il divieto di analogia in malam partem; mentre per altra e nutrita partizione giurisprudenziale (cfr.le sentenze richiamate dal Pm ricorrente), l’avviso ex art.415-bis del Cpp, avrebbe invece valida efficacia interruttiva del corso della prescrizione, posto che non si tratterebbe comunque di operare un’analogia in malam partem, trattandosi semplicemente di “constatare, evidenziare e ritenere che l’invito rivolto dal Pubblico Ministero all’indagato per rendere interrogatorio, quale atto legittimamente inserito nel corpo dell’art.160 c.p., deve ritenersi altresì incluso nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.415-bis c.p.p., notificato all’indagato con avvertimento che avrà la …”facoltà di chiedere di essere interrogato”.

Le sentenze di segno contrario alla possibile ammissibilità dell’avviso ex art.415-bis c.p.p. tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione, hanno avallato l’interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 11 luglio 2001, Brembati, mediante la quale si era escluso che l’interrogatorio dell’indagato espletato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero procedente ex art.370 c.p.p. – atto non rientrante tra quelli indicati dall’articolo 160 c.p. – potesse costituire valido atto di interruzione della prescrizione, a differenza dell’interrogatorio direttamente condotto dal Pubblico Ministero.

Le sentenze invece favorevoli all’efficacia interruttiva della prescrizione da assegnarsi all’avviso di concluse indagini di cui all’art.415-bis in parola, hanno proceduto ad un vero e proprio adeguamento del catalogo degli atti interruttivi di cui all’art.160 del Cp, invocando necessità di coordinamento con le intervenute recenti modifiche del processo penale.

            Nel prendere una posizione decisa e risolutiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, hanno innanzitutto voluto rammentare il fondamento dell’istituto della prescrizione, collegato appunto all’interesse generale della rinuncia alla persecuzione di reati in relazione ai quali il mero decorso del tempo, successivamente alla loro commissione, abbia eliminato o ampiamente mitigato le ragioni di allarme sociale e le conseguenti istanze di prevenzione generale e speciale.

            Una prolungata inattività dei pubblici poteri – continua la Corte – non potrà che manifestare la precisa volontà dell’ordinamento giuridico statale di non voler più perseguire determinati fatti-reato, con inevitabile conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell’art.157 del Cp., e ciò anche in ossequio al principio generale della “durata ragionevole del processo penale”, sancito come diritto soggettivo perfetto sia a livello costituzionale, con il nuovo articolo 111 Cost., sia a livello internazionale con l’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

            Tuttavia, è parso opportuno al legislatore prevedere anche possibili cause di interruzione del decorso dei termini di prescrizione, con aumento degli stessi in base alle regole previste dall’art.157 c.p., in caso di emissione di atti fondamentali del processo, capaci di rivelare la persistente intenzione dello Stato di dare concreta attuazione alla propria pretesa punitiva, nonostante il notevole decorso del tempo dal momento dell’effettiva commissione del fatto-reato.

            Senza soffermarsi analiticamente sulle varie tipologie di atti aventi tale efficacia interruttiva, previsti dall’art.160 c.p., giova peraltro rilevare che il legislatore, con l’elenco tassativo indicato in tale ultima norma penale sostanziale, ha voluto espressamente manifestare l’intento di schivare, a tutela dello stesso imputato, il pericolo che la giurisprudenza potesse allargare a proprio piacimento e a dismisura la tipizzazione degli atti idonei a interrompere il corso della prescrizione.

            La dottrina ha altresì puntualizzato che gli atti aventi efficacia interruttiva di cui all’art.160 del Cp., possono differenziarsi tra loro in quattro categorie tipiche: quelli aventi natura decisoria, come la sentenza di condanna, o il decreto penale di condanna ad essa equiparato, quelli di natura coercitiva, come i provvedimenti di applicazione delle misure cautelari, quelli di natura probatoria, quale l’interrogatorio dell’imputato o dell’indagato e quelli con natura propulsiva, come il decreto di citazione a giudizio.

            Tutti gli atti indicati dall’art.160 del Cp rientrano appunto in tale schematizzazione dottrinale e sono ragionevolmente ritenuti atti fondamentali del processo, in quanto esprimono senza dubbio il perdurante interesse statale alla pretesa punitiva e alla celebrazione del processo.

            La scelta legislativa pertanto, secondo le Sezioni Unite della Corte, “ è connotata da sicura razionalità e non consente interventi correttivi ed integrativi da parte del giudice”.

            Come già ritenuto dalla sentenza Brembati del 2001, stante l’assenza di qualsivoglia indirizzo interpretativo, appare difficile ritenere che il mancato inserimento dell’avviso di cui all’art.415-bis c.p.p. nella cerchia degli atti di cui all’art.160 c.p. possa valutarsi quale effetto di un mancato coordinamento legislativo, piuttosto che di una scelta consapevole e razionale dello stesso legislatore.

            Vi è da dirsi inoltre, che in altre evenienze il legislatore aveva già operato un ampliamento del catalogo degli atti interruttivi di cui all’art.160 del Cp., assegnando tale efficacia anche al decreto di citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, e poi dal pubblico ministero, nonché al decreto di convocazione delle parti disposto dal giudice di pace, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n.274 del 2000, in materia di giudizio penale dinnanzi al giudice di pace.

             L’inserimento di tali due atti nel corpo dell’art.160 in parola, dimostra ulteriormente che si tratta di un numero chiuso e che il riconoscimento dei relativi atti compete esclusivamente al legislatore.

            Discende da tutto ciò per la Corte che, alla luce dell’interpretazione letterale dell’art.160 c.p., di quella logico-sistematica degli istituti della prescrizione e della interruzione della stessa, nonché dell’intentio legis, l’orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza si attesta pacificamente sull’assunto che la prescrizione del reato deve considerarsi istituto di diritto penale prettamente sostanziale, il quale trova fondamento nell’interesse generale del mancato interesse alla persecuzione di reati per i quali il lungo ed eccessivo decorso del tempo dalla loro commissione, abbia fatto venire meno l’allarme sociale e le esigenze di prevenzione generale e speciale.

            Solamente per gli atti ritenuti veramente fondamentali del processo – in base alla definizione fornita dal Guardasigilli nella relazione al codice penale del 1930 – e, in particolare, quelli indicati dall’art.160 c.p. , ovvero da altre leggi penali integratrici di tale norma, potrà riconoscersi efficacia interruttiva del corso della prescrizione, perché rivelatori del persistente interesse statale nel perseguire l’illecito penale.

            Il catalogo degli atti contenuti nell’articolo 160 del Cp deve perciò considerarsi quale numero chiuso, sia alla luce dei lavori preparatori del codice penale, sia in base alla circostanza che un’eventuale elusione della tassatività di siffatto elenco, comporterebbe inevitabilmente una violazione dei principi di riserva di legge in ambito penale, di legalità e di determinatezza della fattispecie penale, così come previsto dall’articolo 25 della Costituzione.

            L’elenco contenuto nell’articolo 160 in discorso, non potrà dunque essere dilatato da interventi ermeneutici analogici, trattandosi di analogia in malam partem non ammessa dall’art.14 delle disposizioni sulla legge in generale.

            La stessa giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che il principio di legalità impedisce in radice la pronuncia di sentenze additive in malam partem: viene così preclusa sia al giudice delle legge che a quello di legittimità, ogni possibile interpolazione diretta ad arricchire, in malam partem appunto, la categoria degli atti che ricadono in maniera svantaggiosa sulla posizione dell’imputato, in quanto afferenti alle modalità di tempo e ai limiti effettivi dell’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato.

Secondo le argomentazioni delle Sezioni Unite della Cassazione, l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal pubblico ministero con il proprio ricorso, si pone nettamente in contrasto con le argomentazioni sviluppate dalla richiamata sentenza Brembati –  che deve essere dunque confermata – in quanto finiscono in un modo o nell’altro per compiere una operazione additiva in malam partem e, pertanto, violano i già ricordati precetti di legalità e di riserva di legge penale.

            Ritenere l’avviso ex art.415-bis del Cpp quale atto equivalente ad altri atti contenuti nell’elenco di cui all’art.160 c.p., è inoltre per la Corte frutto di un errore.

            Tenendo in considerazione la classificazione della natura tipica degli atti di cui all’art.160 c.p., così come fornita dalla dottrina, diviene infatti assai difficoltoso fare rientrare l’avviso di concluse indagini nel novero degli atti decisori, coercitivi o probatori. Piuttosto potrebbe parlarsi di natura propulsiva dell’avviso in questione, ma anche tale natura male si attanaglia alla funzione tipica dell’avviso ex art.415-bis c.p.p. in quanto lo stesso ha quale scopo essenziale quello di evidenziare il momento terminale dell’attività di indagine compiuta dall’organo della pubblica accusa e di “verificare il grado di resistenza del materiale investigativo dell’accusa rispetto alle sollecitazioni – deposito di memorie, documenti, richieste al Pm, indagini difensive – in senso opposto formalizzate dalla difesa”.

            Per tali motivazioni, detto avviso assume essenzialmente un contenuto prettamente informativo, anche in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione secondo il quale “la persona accusata di un reato deve nel più breve tempo possibile, essere informata…della natura e dei motivi dell’accusa”, in modo da porre l’indagato nella condizione di poter articolare le proprie strategie difensive prima che uno degli atti propulsivi del procedimento – quale, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio, avente piena efficacia interruttiva dei termini di prescrizione ex art.160 c.p.- venga emesso dal pubblico ministero.

            Ed appare altresì erroneo, per la S.C. a Sezioni Unite, accomunare l’avviso in questione con l’invito a presentarsi dinnanzi al Pm per rendere interrogatorio ai sensi dell’art.375 c.p.p., trattandosi di atti aventi natura e finalità assolutamente differenti tra loro.

            In tale ultimo caso infatti, è il pubblico ministero che sollecita direttamente l’indagato a presentarsi, potendolo altresì fare accompagnare coattivamente, qualora ritenga indispensabile compiere atti alla presenza della persona indagata.

            Si tratta di un atto essenziale per la pubblica accusa, finalizzato al corretto ed esaustivo espletamento delle indagini e, perciò, avente natura probatoria secondo la classificazione più sopra accennata.

Non potrà dunque negarsi come tale atto rientri, a pieno diritto, tra quelli aventi efficacia interruttiva della prescrizione a mente dell’art.160 c.p.

             L’avviso contenuto nell’art.415-bis c.p.p. invece, lascia all’indagato la facoltà di richiedere o meno di essere interrogato, ovvero di presentarsi per rilasciare dichiarazioni.

            Trattasi dunque di atto non sollecitato dall’iniziativa dell’ accusa, ma rimesso alla decisione dell’indagato, qualora abbia intenzione – in chiave meramente difensiva – di eventualmente precisare o evidenziare le proprie ragioni.

            Tale atto di conseguenza, rappresenta solamente una delle modalità di esternazione della tattica difensiva dell’indagato e per questo, non potrà di certo farsi rientrare nel novero degli atti capaci di manifestare la volontà punitiva dello Stato.

            In definitiva, conclude la Corte, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis del Cpp, non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 160 c.p..

            Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero deve pertanto ritenersi infondato ed essere rigettato.

           
Avv.Alessandro Buzzoni – Rimini

Avv. Buzzoni Alessandro

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