Consegna di autovettura a titolo gratuito. contratto di comodato e non già di locazione o noleggio. Responsabilità ex art.1804 c.c. del consegnatario in caso di furto del veicolo.

Vingiani Luigi 25/03/10
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Si segnala un’interessantissima decisione del dr. Angelo Scarpati (giudice monocratico del Tribunale di Castellammare di Stabia) con la quale è stata fatta chiarezza rispetto alla qualificazione giuridica di un rapporto di “noleggio” di autovettura a “titolo gratuito” tra il concessionario ed un proprio cliente e quest’ultimo è stato condannato rientra nel novero del comodato, con conseguente automatica applicazione, salva diversa volontà delle parti ( che qui non è provata), della disciplina risarcitoria di cui all’art. 1804 cc.,  la quale , dispone che “il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia……; se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere…..il risarcimento del danno”.

Il giudice di prime cure, sul presupposto della gratuità  del contratto lo aveva definito “ di cortesia”.

Il giudice di appello, invece, valutando attentamente le prove testimoniali raccolte nel corso del primo grado del giudizio e raffrontandole con la documentazione in atti, ha correttamente qualificato il rapporto in un contratto di comodato.

In particolare è stato osservato che  “ il contratto di locazione di beni mobili è stato definito dalla Suprema Corte come contratto di noleggio (v. Cass. n. 8621/1990), precisando, tuttavia,quanto segue:

a) Che nel contratto di noleggio di veicolo una parte, senza attribuire all’altra il godimento del veicolo, si obbliga a compiere con questo uno o più viaggi ordinati dall’altra parte;

b) Mentre, nel rapporto di locazione, invece, il conduttore acquista la detenzione del veicolo per l’uso cui questo è destinato con la conseguenza che, entrando lo stesso nell’ambito della sua disponibilità, egli assume i rischi inerenti alla utilizzazione di quello (v. Cass. n. 10 del 6.1.82; Cass. n. 4294 del 19.7.85).

Applicando tali considerazioni al caso in esame dovrebbe parlarsi di locazione di veicolo e non già di noleggio, considerato che l’appellato, ebbe ad acquisire la materiale di disponibilità e detenzione del veicolo stesso. Tuttavia, a ben vedere, non potrebbe ancora parlarsi correttamente di locazione, e ciò considerato che il rapporto in oggetto, come anticipato, era del tutto gratuito, mentre la locazione, ai sensi dell’art. 1571 cc, presuppone la dazione di un corrispettivo (v. Cass. n. 14472/2000): allora, il contratto in oggetto deve qualificarsi correttamente, ad onta delle atecniche definizioni contenute nei documenti di parte e delle imprecisioni di cui alla sentenza di prime cure, come contratto di comodato gratuito ex art. 1803 cc, con conseguente applicabilità della disciplina codicistica prevista per siffatto contratto”.

Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia ed ha condannato il consegnatario al pagamento del risarcimento danni provocato per il furto  dell’autovettura qualificato in complessivi Euro  1.154,20 oltre alle spese del doppio grado del giudizio.  

 

 

Vingiani Luigi

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