Conseguenze del mancato avvertimento al debitore nell’atto di precetto della facoltà di rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi

Contenuto dell’art. 480 c.p.c. sulla forma del precetto

1.Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

2.Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e’ fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e’ richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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Riforma del 2015 e analisi del dato normativo

In virtù dell’art. 13, comma primo, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che è stato convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132, l’atto di precetto deve contenere, tra gli altri requisiti, anche l’avvertimento al debitore della possibilità di fare ricorso ad un organismo di composizione della crisi o a un professionista  nominato dal  giudice mediante un accordo o un piano del consumatore, ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Tale nuova previsione, che trova collocazione nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art 480 c.p.c. quale contenuto necessario dell’atto di precetto, ha, come è stato sottolineato nella Relazione Illustrativa al decreto legge, lo scopo di “rendere edotto il debitore che non rivesta la qualifica di imprenditore commerciale, ma sia comunque gravato da debiti di varia natura della possibilità di avvalersi degli strumenti previsti dalla  Legge n. 3/2012 per pervenire all’esdebitazione. In questo modo il debitore potrà, ricorrendone le condizioni, accedere ad una procedura concordataria e conseguire il beneficio dell’esdebitazione, con conseguente possibilità di riprendere la propria attività, libero dai debiti pregressi. In pratica le norme sul sovraindebitamento consentono anche all’imprenditore non fallibile, al professionista o al consumatore la c.d. “seconda chance” o “fresh start””.

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E’ necessario, tuttavia, porre l’accento sul fatto che la disposizione in commento nulla prevede circa le conseguenze derivanti dall’omissione dell’avvertimento de quo.

Sicuramente l’inserimento dell’avvertimento non è necessario nei casi in cui il debitore non versi nelle condizioni soggettive per poter accedere ad una delle forme di composizione della crisi previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n 3 o si tratti di una società o un ente soggetti non fallibili ex art. 1 L.F. a cui è inibito il ricorso al concordato preventivo e, quindi, nel caso in cui  il debitore rivesta la qualifica di imprenditore commerciale (1).

Con riferimento, al contrario alle ipotesi nelle quali sia necessario inserire l’avvertimento nell’atto di precetto, ossia quando il debitore sia una persona fisica non fallibile, vengono in soccorso i principi generali previsti dall’art. 156 c.p.c. dettati in tema di nullità processuali.

La su menzionata norma prevede tassativamente che un atto processuale possa essere considerato nullo nel caso in cui la nullità per inosservanza della forma sia comminata dalla legge nonché, anche in assenza di tale previsione, se l’atto comunque manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

Si evidenzia che sul punto il legislatore con l’introduzione di questo nuovo requisito dell’atto di precetto non ha però stabilito che lo stesso sia a pena di nullità.

Si ritiene, quindi, che pur nella mera mancanza dell’avvertimento al debitore di ricorrere ai meccanismi di composizione della crisi previsti dalla Legge 27 gennaio 2012, n 3, l’atto sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo processuale voluto dall’art. 156, terzo comma, c.p.c., che si identifica con l’intimazione rivolta al debitore della necessità di adempiere entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà  ad esecuzione forzata.

Certamente la scelta effettuata  dal legislatore  non è immune da critiche, in quanto la norma non prevede che l’avviso debba essere  inserito solo nel caso in cui il debitore possegga le caratteristiche per l’operatività degli strumenti della L. 27 gennaio 2012 n.3, ma sempre.

Quindi, anche se il precetto è indirizzato ad un soggetto fallibile tale avvertimento deve essere comunque contenuto nell’atto.

Appare però evidente che, in tale modo, il debitore-soggetto fallibile, riceve  un’informazione inutile e errata, poiché si rappresenta al soggetto una soluzione del problema che di fatto non può essere validamente coltivata.

Naturalmente i nostri dubbi saranno fugati in sede giurisprudenziale, allorché i giudici di legittimità e di merito, con il loro intervento sostitutivo, chiariranno quali possano essere le conseguenze dell’omesso avvertimento e quali i mezzi per porvi rimedio.

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(1)    Art. 6 L. 3/2012, comma secondo:

Ai fini del presente capo, si intende.

– Per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

– Per “consumatore:il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Avv. De Luca Maria Teresa

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