In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Milano riformava una sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio riqualificato il fatto di cui al capo C) nel reato di cui all’art. 612, comma 2, c.p., rideterminando la pena.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso i difensori dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p..
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo summenzionato era ritenuto inammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018; Sez. 3, n. 4532 del 11/12/2007); in altri termini, il consenso iniziale all’atto sessuale non è sufficiente quando quest’ultimo si trasformi in atto violento, consumando il rapporto con forme e modalità non volute dalla persona offesa (Sez. 3, n. 39428 del 21/09/2007).
Orbene, in relazione a tali principi di diritto, la Suprema Corte osservava come, nel caso di specie, la Corte di merito ne avesse fatto una corretta applicazione mentre, a suo avviso, invece, il ricorrente aveva opposto esclusivamente censure di merito che, all’evidenza, non potevano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che termini il consenso può elidere l’antigiuridicità del fatto in relazione ai reati di matrice sessuale, se compiuti fra maggiorenni.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
Tal che ne discende che il consenso iniziale all’atto sessuale non è sufficiente quando quest’ultimo si trasformi in atto violento, consumando il rapporto con forme e modalità non volute dalla persona offesa.
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere, pertanto, è sconsigliabile intraprendere una linea difensiva volta a sostenere che sia stato validamente prestato un consenso nell’ambito di un rapporto sessuale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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