Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea: interviene il legislatore.
In data 19 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 4 maggio 2023, n. 54, intitolato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO»”.
Ebbene, con tale decreto, che consta di soli due articoli, di cui uno contenente la clausola di invarianza finanziaria, si è voluto normare la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, attraverso la previsione di un’apposizione statuizione di legge (art. 1), per effetto del quale, dopo l’art. 17 del d.lgs., 2 febbraio 2021, n. 9 (decreto legislativo questo recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO»”), è stato inserito un ulteriore articolo, cioè l’art. 17-bis, riguardante la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere cosa dispone tale articolo 17-bis. Per un valido supporto per professionisti in materia di intercettazioni consigliamo: La nuova disciplina delle intercettazioni dopo la riforma Nordio
Indice
1. Il primo comma: la conservazione dei verbali e delle registrazioni
Al primo comma dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 9/2021 è disposto che i “verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché’ ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea”.
Pertanto, ai sensi di codesto comma, è prevista la conversazione integrale (e quindi, non è sufficiente una conversazione solo parziale) dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni, ove poste in essere nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, oltre ogni altro atto ad esse relativo, il che dovrà avvenire presso un apposito archivio nazionale.
Ciò posto, il soggetto deputato a dirigere siffatto archivio e a sorvegliarlo è esclusivamente (e, quindi, non può essere delegato a terzi): 1) il procuratore europeo; 2) il procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea nelle ipotesi prevedute dall’art. 16, par. 7, regolamento (UE), 12/10/2017, n. 1939, ossia quando il procuratore europeo non sia in grado di svolgere le sue funzioni o abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 (“La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave”) e 6 (“Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1[1] e 2[2]. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico”) di questo stesso articolo.
Pur tuttavia, in assenza di un’apposita norma che lo preveda espressamente, ad avviso di chi scrive, la violazione di siffatti obblighi non comporta alcuna conseguenza sul piano procedimentale.
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2. Il secondo comma: l’istituzione dell’archivio
Al comma secondo dell’articolo qui in commento è invece enunciato che il “Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l’archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalita’ di conservazione dei dati e di accesso all’archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall’articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all’articolo 10” (articolo questo che, come noto, statuisce quanto segue: “1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformità alle previsioni dell’accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche. Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell’accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 5. 2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianità e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, le unità di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilità, da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell’ambito dell’ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l’eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell’ambiente lavorativo. Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. 4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. 5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell’ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l’assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento”).
Di conseguenza, alla stregua di quanto contemplato in codesto precetto normativo, compete al Ministero della Giustizia, una volta sentito il procuratore capo europeo, istituire, con apposito decreto, l’archivio di cui al comma 1 e disciplinare le modalità di conservazione dei dati e di accesso all’archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall’articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (ovverossia: il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete), mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all’articolo citato in precedenza (vale a dire l’art. 10), e ciò avvenire, per espresso dettato normativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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- [1]
Ai sensi del quale: “Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che: a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”.
- [2]
Secondo cui: “Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio”.
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