Lavoratori con malattie invalidanti: nuove tutele nel Testo Unico

Approvate disposizioni sulla conservazione del lavoro e i permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L’Assemblea della camera, il 25 marzo, ha approvato  in prima lettura un testo che reca disposizioni sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Il testo, composto da 5 articoli, passa ora all’esame del Senato. Per approfondimenti sul tema si consiglia il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Indice

1. Diritto al congedo dei lavoratori


È riconosciuto in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Nel corso del periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere tipologia alcuna di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli ulteriori periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo in questione non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, tuttavia il lavoratore può riscattarlo tramite versamento dei relativi contributi, calcolati come prosecuzione volontaria. Restano salve le norme più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Per approfondimenti sul tema si consiglia il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

FORMATO CARTACEO

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile. Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.Numerose sono le novità della presente edizione:• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025. Rocchina StaianoAvvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

 

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2. Certificazione


Le malattie in argomento sono certificate dal medico di medicina generale ovvero dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Per la verifica e il controllo di tali condizioni possono essere impiegati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico.

3. Lavoro autonomo


Al ricorrere delle malattie in argomento, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa in favore del committente da parte del lavoratore autonomo si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare (in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall’articolo 14, L. n. 81/2017). Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile, ai sensi della L. n. 81/2017.

4. Permessi


Dal 1° gennaio 2026 sarà possibile fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I permessi in parola, che spettano pure ai dipendenti con figlio minorenne affetto da una delle indicate patologie, comporta il riconoscimento di un’indennità economica, determinata nella misura e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di malattia, come anche della contribuzione figurativa. Per le ore di permesso aggiuntive in parola si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. In ambito privato l’indennità è corrisposta dai datori di lavoro che la recupereranno tramite conguaglio coi contributi dovuti all’ente previdenziale, nel settore pubblico le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

5. Premi di laurea


Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui dal 2026, per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, o in una delle professioni sanitarie. La definizione dei requisiti per il conferimento dei premi, e dei parametri per l’individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi da parte delle università, è demandata a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in disamina.

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Avv. Biarella Laura

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